Cassazione Penale, Sentenza n. 06007/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del GUP del 23/05/2025 che aveva condannato Pagano per detenzione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) ma aveva omesso di disporre la confisca di: 1) una somma di denaro pari a euro 7.390,00, sequestrata il 12/12/2024, che il ricorrente riteneva acquisibile ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione) tramite il rinvio operato dall'art. 85-bis DPR 309/90, avendo Pagano ammesso la provenienza illecita e non potendone giustificare la provenienza lecita (era disoccupato dal 2020); 2) vari beni strumentali all'attività di detenzione a fini di spaccio (art. 240 comma 1 cod. pen.), indicati nel verbale di sequestro del 05/12/2024, ossia coltelli con residui, buste e macchina per il sottovuoto, bilancia, involucri per confezionamento, quaderni con annotazioni e il telefono cellulare Honor contenente contatti riconducibili alla rete di acquirenti. Il motivo deduce omissione di statuizione sulla confisca su tali beni nonostante gli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che, benché per reati di mera detenzione non sempre sia possibile collegare denaro al reato, l'art. 240-bis cod. pen. è applicabile per i reati "spia" richiamati dall'art. 85-bis DPR 309/90 e comporta una confisca obbligatoria quando ricorrono i presupposti (condanna/patteggiamento per reato-spia; disponibilità/titolarità di valori sproporzionati rispetto al reddito; mancata giustificazione della provenienza). Poiché il GUP aveva accertato la cessazione di attività lavorativa dal 2020 ma non aveva statuito sulla somma di euro 7.390,00, la Corte ha ritenuto fondata la censura e ha annullato la sentenza nella parte relativa alla mancata statuizione sulla confisca del denaro. Analogamente, ha ritenuto che il Tribunale non avesse motivato sulla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod. pen. dei beni strumentali (reperti nn. 40-48 e 52) rispetto al requisito del nesso di strumentalità/stabile asservimento e pertanto ha annullato la sentenza anche su tale punto. Ha disposto rinvio ad altro giudice del Tribunale di Bologna (ufficio GIP, diversa persona fisica) per nuovo esame e statuizioni sulle confische, demandando al giudice del rinvio l'accertamento della sproporzione rispetto al reddito per il denaro e della sussistenza del nesso di pertinenzialità/strumentalità per gli altri beni, con eventuale applicazione delle misure ablative se i presupposti risultano soddisfatti.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990
norma sul delitto di detenzione di sostanze stupefacenti
Indica il reato per cui Pagano è stato condannato; per la confisca di denaro non collegato alla cessione, la disciplina specifica non opera automaticamente, ma è possibile il ricorso all'art. 240-bis via art. 85-bis DPR 309/90
art. 80 comma 2 DPR 309/1990
aggravante esclusa nella sentenza di merito
Richiamata per segnalare che l'aggravante contestata non è stata riconosciuta dal GUP
art. 85-bis DPR 309/1990
rinvio all'art. 240-bis cod. pen.
Rinvia la disciplina della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. anche ai reati di stupefacenti indicati; consente quindi la confisca per sproporzione nel caso di reati di detenzione se ricorrono i presupposti
art. 240-bis cod. pen.
confisca per sproporzione (si osserva che "è sempre disposta" quando ricorrono i presupposti)
Prevede la confisca obbligatoria dei beni il cui valore risulta sproporzionato rispetto al reddito del condannato, anche se non esiste correlazione diretta con un singolo reato; i requisiti sono: condanna o patteggiamento per reato-spia, disponibilità/titolarità del bene, sproporzione e mancata giustificazione della provenienza
art. 240 comma 1 cod. pen.
confisca delle cose che servirono a commettere il reato ovvero quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto
Regola la confisca facoltativa delle cose strumentali o derivanti dal reato; richiede prova del nesso di pertinenzialità/strumentalità (stabile asservimento) e motivazione concreta da parte del giudice sulla funzione del bene rispetto al reato
comma 7-bis art. 73 DPR 309/1990
norma specifica in materia di stupefacenti citata come non applicabile ai casi di mera detenzione/trasporto
Non si applica quando manca il nesso tra denaro e reato di detenzione/trasporto; pertanto non può sempre giustificare ablazioni di denaro in assenza dei presupposti
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
violazione di legge per omessa statuizione
Fondamento formale del ricorso in cassazione per omissione di statuizioni obbligatorie o rilevanti nella motivazione della sentenza
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applica le eventuali misure di sicurezza
Richiama il dovere del giudice di pronunciare anche sulle misure e provvedimenti connessi alla sentenza, quali statuizioni su beni sequestrati
art. 623 cod. proc. pen.
rinvio ad altro giudice in diversa persona fisica
Norma che autorizza la Cassazione a disporre il rinvio del giudizio ad altro giudice del medesimo ufficio quando annulla una sentenza parzialmente
Massime di principio
- La confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato per reati legati agli stupefacenti può essere disposta non solo quando il denaro sia direttamente connesso alla cessione, ma anche in base all'art. 240-bis (confisca per sproporzione) se l'imputato è stato condannato per un reato-spia e non è in grado di giustificare la provenienza del patrimonio, che risulti sproporzionato rispetto al reddito
- La confisca ex art. 240 comma 1 (cose che servirono o costituirono prodotto/profitto del reato) è facoltativa e richiede la prova di un nesso di strumentalità stabile tra il bene e l'illecito; il giudice di merito deve motivare concretamente tale nesso
- L'omessa statuizione del giudice su beni sequestrati (denaro o strumenti) è vizio sanabile in Cassazione e può comportare annullamento parziale con rinvio per le necessarie statuizioni
- In fase di valutazione della confisca per sproporzione è importante acquisire e documentare elementi reddituali (es. dati INPS, dichiarazioni ai fini IRPEF) e ogni elemento che possa provare o confutare la provenienza lecita dei beni
- Per la confisca degli strumenti di confezionamento/spaccio (macchine, bilance, involucri, telefoni) è utile documentare tracce di sostanza, corrispondenze/contatti e annotazioni per dimostrare il ruolo strumentale stabile dei beni nell'attività illecita
- La confisca per sproporzione è obbligatoria se i presupposti risultano integrati; la confisca per pertinenzialità è discrezionale e va esercitata solo con adeguata motivazione sul ruolo effettivo del bene rispetto al reato
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