Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8905/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Felice impugna la condanna a 200 euro di multa per percosse e minaccia (fatti del 5/7/2016). Denuncia: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 581 c.p. perché non sarebbero emersi segni di violenza e lo schiaffo non sarebbe stato commesso da lui; lo sputo, secondo il ricorrente, integrerebbe al massimo un fatto previsto dall'art. 594 c.p., ora non più punito; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norma penale rispetto alla qualificazione di minaccia: la frase proferita sarebbe generica, non concretamente intimidatoria e consisterebbe in una reazione difensiva nell'ambito di una lite per pigioni; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) tenuto conto delle pene edittali, dell'incensuratezza e della esiguità del danno/pericolo. Inoltre è stata contestata l'illegittimità dell'irrogazione di pena pecuniaria in assenza di statuizioni risarcitorie a favore della persona offesa non costituita parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile perché il ricorrente chiedeva una diversa valutazione delle prove (questione di merito non sindacabile in Cassazione). Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come minaccia valutando il contesto e la condotta complessiva (percosse accompagnate da parole intimidatorie), idonea a costituire minaccia. Sul terzo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. nei procedimenti davanti al giudice di pace, richiamando le Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683/2017). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen. (percosse)

    La norma è stata richiamata nella contestazione originaria; la Corte non ha ritenuto erronea la qualificazione come percosse in sede di merito; le questioni probatorie relative all'applicazione della norma non sono sindacabili in Cassazione se comportano valutazione di merito.

  • art. 594 cod. pen. (ingiuria/atti offensivi, citato in rapporto allo sputo)

    Il ricorrente ha sostenuto che lo sputo sarebbe qualificabile alla stregua della fattispecie di cui all'art. 594 e dunque non più rilevante; la Corte ha sottolineato che la diversa qualificazione dei fatti è questione di merito non valutabile in sede di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis nei procedimenti davanti al giudice di pace, aderendo al principio delle Sezioni Unite che tutela la specificità del procedimento dinanzi al giudice di pace e alla funzione conciliativa svolta dall'assetto speciale (Sez. U, n. 53683/2017).

  • art. 606 e art. 569 cod. proc. pen. (motivi di cassazione e ricorso immediato)

    Sono richiamati per chiarire i limiti dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso immediato per cassazione è rimedio straordinario ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non per questioni di merito o rivalutazione delle prove.

  • d.lgs. n. 274/2000 art. 34 (disciplina speciale del giudice di pace)

    Richiamato nel confronto con l'art. 131-bis: la disciplina speciale del giudice di pace e le finalità conciliative del procedimento giustificano un diverso trattamento rispetto all'istituto della tenuità del fatto introdotto dal codice penale.

  • Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. nei procedimenti davanti al giudice di pace, per salvaguardare la specificità e le finalità conciliative del procedimento dinanzi a quel giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per ricorso infondato)

    Applicato per quantificare l'onere a carico del ricorrente verso la Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa valutati.

  • art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito) e ss. (procedura per la requisitoria scritta del Procuratore generale)

    Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata ai fini della valutazione dei profili di colpa per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o le prove; un motivo che equivale a chiedere diversa valutazione probatoria è inammissibile.
  • La qualificazione giuridica dei fatti (percosse, minaccia) può essere correttamente rimessa al giudice di merito quando la condotta complessiva (azioni + parole) risulti idonea a intimidire; parole generiche accompagnate da violenza possono integrare minaccia.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile nei procedimenti davanti al giudice di pace secondo le Sezioni Unite; chi intende ottenere esiti premiali deve valutare tale limite.
  • Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi di legittimità e non per questioni di fatto o merito; occorre formulare motivi centrati su profili giuridici astratti e non sulla riconsiderazione delle prove.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa.
  • L'assenza di costituzione della persona offesa come parte civile non impedisce l'irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti dell'imputato, ma può incidere sugli esiti risarcitori civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.