Cassazione Penale, Sentenza n. 8905/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Felice impugna la condanna a 200 euro di multa per percosse e minaccia (fatti del 5/7/2016). Denuncia: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 581 c.p. perché non sarebbero emersi segni di violenza e lo schiaffo non sarebbe stato commesso da lui; lo sputo, secondo il ricorrente, integrerebbe al massimo un fatto previsto dall'art. 594 c.p., ora non più punito; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norma penale rispetto alla qualificazione di minaccia: la frase proferita sarebbe generica, non concretamente intimidatoria e consisterebbe in una reazione difensiva nell'ambito di una lite per pigioni; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) tenuto conto delle pene edittali, dell'incensuratezza e della esiguità del danno/pericolo. Inoltre è stata contestata l'illegittimità dell'irrogazione di pena pecuniaria in assenza di statuizioni risarcitorie a favore della persona offesa non costituita parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile perché il ricorrente chiedeva una diversa valutazione delle prove (questione di merito non sindacabile in Cassazione). Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come minaccia valutando il contesto e la condotta complessiva (percosse accompagnate da parole intimidatorie), idonea a costituire minaccia. Sul terzo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. nei procedimenti davanti al giudice di pace, richiamando le Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683/2017). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. pen. (percosse)
La norma è stata richiamata nella contestazione originaria; la Corte non ha ritenuto erronea la qualificazione come percosse in sede di merito; le questioni probatorie relative all'applicazione della norma non sono sindacabili in Cassazione se comportano valutazione di merito.
art. 594 cod. pen. (ingiuria/atti offensivi, citato in rapporto allo sputo)
Il ricorrente ha sostenuto che lo sputo sarebbe qualificabile alla stregua della fattispecie di cui all'art. 594 e dunque non più rilevante; la Corte ha sottolineato che la diversa qualificazione dei fatti è questione di merito non valutabile in sede di legittimità.
art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis nei procedimenti davanti al giudice di pace, aderendo al principio delle Sezioni Unite che tutela la specificità del procedimento dinanzi al giudice di pace e alla funzione conciliativa svolta dall'assetto speciale (Sez. U, n. 53683/2017).
art. 606 e art. 569 cod. proc. pen. (motivi di cassazione e ricorso immediato)
Sono richiamati per chiarire i limiti dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso immediato per cassazione è rimedio straordinario ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non per questioni di merito o rivalutazione delle prove.
d.lgs. n. 274/2000 art. 34 (disciplina speciale del giudice di pace)
Richiamato nel confronto con l'art. 131-bis: la disciplina speciale del giudice di pace e le finalità conciliative del procedimento giustificano un diverso trattamento rispetto all'istituto della tenuità del fatto introdotto dal codice penale.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. nei procedimenti davanti al giudice di pace, per salvaguardare la specificità e le finalità conciliative del procedimento dinanzi a quel giudice.
art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni per ricorso infondato)
Applicato per quantificare l'onere a carico del ricorrente verso la Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa valutati.
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito) e ss. (procedura per la requisitoria scritta del Procuratore generale)
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata ai fini della valutazione dei profili di colpa per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o le prove; un motivo che equivale a chiedere diversa valutazione probatoria è inammissibile.
- La qualificazione giuridica dei fatti (percosse, minaccia) può essere correttamente rimessa al giudice di merito quando la condotta complessiva (azioni + parole) risulti idonea a intimidire; parole generiche accompagnate da violenza possono integrare minaccia.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile nei procedimenti davanti al giudice di pace secondo le Sezioni Unite; chi intende ottenere esiti premiali deve valutare tale limite.
- Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi di legittimità e non per questioni di fatto o merito; occorre formulare motivi centrati su profili giuridici astratti e non sulla riconsiderazione delle prove.
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa.
- L'assenza di costituzione della persona offesa come parte civile non impedisce l'irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti dell'imputato, ma può incidere sugli esiti risarcitori civili.
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