Cassazione Civile, Ordinanza n. 26223/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2007, ha recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA per euro 116.981,57. L'accertamento si fondava su una presunta differenza di magazzino relativa a pezzi di ricambio acquistati per euro 93.000, ritenuti non rinvenuti e quindi, secondo l'Ufficio, ceduti o comunque non correttamente contabilizzati, con applicazione di una percentuale di ricarico. I contribuenti sostenevano invece che quei beni erano stati avviati a distruzione e che tale circostanza era documentata dai formulari di identificazione dei rifiuti e dai registri di carico e scarico. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione; 2) omesso esame del fatto decisivo dell'avvio a distruzione; 3) omesso esame dei formulari di identificazione rifiuti e dei registri; 4) violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 441/1997 e dell'art. 115 d.lgs. 22/1997; 5) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e dell'art. 2729 c.c.; 6) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi, il secondo e il sesto motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini la prova contraria offerta dai contribuenti sulla distruzione delle rimanenze di magazzino, alla luce del principio di diritto enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la denuncia di nullità per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza, pur sintetica, esponeva le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è stato escluso quando il fatto risulta comunque valutato dal giudice di merito, ancorché ritenuto inverosimile o indimostrato.
art. 1 d.P.R. 441/1997
la presunzione di cessione opera per i beni mancanti dal magazzino, ma è superabile con prova contraria nelle forme tassative previste dalla norma.
art. 2, comma 4, d.P.R. 441/1997
la distruzione dei beni è provata, in via ordinaria, mediante procedura formale con comunicazione preventiva, verbale di distruzione o dichiarazione sostitutiva nei limiti previsti, e documentazione del trasporto dei residui.
art. 15 d.lgs. 22/1997
quando i beni sono consegnati a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, l'avvio a distruzione è provato dal formulario di identificazione dei rifiuti, con le indicazioni richieste dalla normativa ambientale.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
richiamato per giustificare l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi in presenza di irregolarità di magazzino.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sull'accertamento tributario, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato per l'accertamento IVA fondato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, ma la censura è stata assorbita.
art. 115 d.lgs. 22/1997
richiamato dai ricorrenti in collegamento alla disciplina dei formulari e allo smaltimento dei rifiuti; la censura è stata assorbita.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alla prova presuntiva e alla ricostruzione del costo del venduto; la censura è stata assorbita.
art. 42 d.P.R. 600/1973
la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica presupposti di fatto e ragioni giuridiche; non esiste un obbligo generale di confutare analiticamente tutte le giustificazioni del contribuente.
Massime di principio
- In tema di differenze inventariali, la presunzione di cessione dei beni mancanti dal magazzino opera come presunzione legale mista e può essere superata solo con prova contraria resa nelle forme previste dalla disciplina speciale.
- Se la distruzione dei beni è effettuata direttamente dal contribuente, la prova richiede il rispetto della procedura formale prevista dal d.P.R. 441/1997, comprensiva di preventiva comunicazione e verbalizzazione delle operazioni.
- Se, invece, i beni sono affidati a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, la distruzione può essere dimostrata mediante il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa ambientale, purché contenente i dati prescritti.
- Quando il contribuente produce documentazione astrattamente idonea a vincere la presunzione fiscale, il giudice di merito deve esaminarla in modo specifico e non può limitarsi a formule apodittiche o a un generico giudizio di inattendibilità.
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato se espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non sussiste un obbligo generale di motivazione rafforzata in ordine a ogni giustificazione successivamente fornita dal contribuente.
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