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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Autonoma organizzazione - Sindaco - Relatore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la riconducibilità all'IRAP dell'attività di sindaco e relatore svolta da un commercialista. Il contribuente sosteneva che tali incarichi avessero natura prevalentemente personale, intellettuale e infungibile, non delegabile a collaboratori, e che fossero complementari all'attività professionale esercitata in forma associata. Inoltre, l'utilizzo di segretarie condivise con altri professionisti era limitato a mansioni burocratiche e non eccedeva il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività.

La decisione

È stata esclusa la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'attività di sindaco o relatore, quando svolta personalmente dal professionista, non delegabile e non significativamente potenziata da personale o beni strumentali, non integra un'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Anche la presenza di segretarie condivise non è sufficiente, se il loro impiego resta limitato alle ordinarie attività di segreteria e al minimo indispensabile.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvale di un apparato organizzativo che potenzia in modo significativo la propria attività personale.

Massime di principio

  • L'esercizio di attività professionali personali, intellettuali e infungibili, come quelle di sindaco o relatore, non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • La collaborazione con altri professionisti o lo svolgimento dell'attività in forma associata non è di per sé sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione del singolo professionista.
  • L'impiego di segretarie o collaboratori per mansioni meramente esecutive e burocratiche può essere compatibile con l'assenza di autonoma organizzazione, purché il loro apporto non ecceda il minimo necessario.
  • Per valutare l'IRAP occorre considerare concretamente il livello di organizzazione, la presenza di personale, i beni strumentali e il loro effettivo ruolo nel potenziare l'attività professionale.
  • L'onere probatorio richiede di distinguere i compensi derivanti dall'attività personale e infungibile da quelli eventualmente prodotti da una struttura organizzata e autonoma.

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