Cassazione Penale, Sentenza n. 5177/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto al contraddittorio: il ricorrente deduce che il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento questorile prima che fossero decorse le 48 ore successive alla notifica (notifica 27/07/2023 ore 18:20; richiesta del PM depositata 28/07/2023 ore 12:10; convalida emessa e depositata 28/07/2023 ore 14:35), impedendo così la possibilità di esaminare gli atti, estrarne copia e depositare controdeduzioni difensive
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la convalida effettuata prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica costituisca causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 24/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia; ha inoltre disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore
Norme richiamate
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223
Afferma il diritto del destinatario del provvedimento del Questore di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni e individua nel termine di 48 ore il periodo indispensabile prima della convalida
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711
Stabilisce che l'inosservanza del termine di 48 ore dalla notificazione, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale della convalida
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
Conferma l'orientamento secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341
Ribadisce la funzione del termine di 48 ore come termine incomprimibile funzionale al contraddittorio e alla preparazione della difesa
Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
Conferma la giurisprudenza dominante sull'indispensabilità del decorso delle 48 ore prima della convalida del provvedimento questorile
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notificazione al destinatario; il mancato rispetto di questo termine viola il diritto di difesa e determina nullità
- Per verificare la legittimità della convalida occorre controllare le annotazioni temporali: data/ora di notifica al destinatario, data/ora di deposito della richiesta del PM e data/ora di emissione/deposito della convalida del GIP
- Se la convalida è stata emessa anticipatamente, il rimedio efficace è il ricorso che può condurre all'annullamento senza rinvio e all'inefficacia della parte del provvedimento che incide sui diritti del destinatario (qui: obbligo di presentazione)
- La nullità per violazione del termine di 48 ore è di natura generale perché inibisce l'effettivo esercizio del contraddittorio: pertanto è preferibile fissare tempestivamente e documentalmente la notifica e conservarne prova
- In casi analoghi occorre limitare l'impugnazione agli effetti specifici del provvedimento (es. obbligo di presentazione) e richiedere la comunicazione agli organi competenti qualora la Corte annulli l'atto
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