Cassazione Penale, Sentenza n. 5521/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha confermato il sequestro di un'area usata come discarica abusiva. Hanno contestato l'erronea interpretazione della nozione di deposito temporaneo e l'assenza del fumus del reato di discarica, sostenendo che si trattava di stoccaggio nel luogo di produzione entro i termini massimi consentiti (quindi deposito temporaneo), che la polizia giudiziaria avrebbe dovuto dimostrare una giacenza superiore a tre mesi, che la documentazione produttiva non sarebbe stata valutata correttamente, e che alcuni materiali (sedimenti marini, boiacca) sarebbero non pericolosi o erano stati avviati a recupero/riutilizzo; inoltre hanno censurato l'uso prevalente di valutazioni visive per qualificare i rifiuti pericolosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi costituissero una critica alla valutazione di merito e alla motivazione del provvedimento impugnato, preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. Ha rilevato la genericità e l'arbitrarietà delle doglianze difensive, l'assenza di riferimenti normativi e probatori idonei e l'incapacità della difesa di confutare l'accertamento secondo cui erano presenti quantitativi di rifiuti molto superiori ai limiti consentiti, disposti in più aree, di tipologie eterogenee e lasciati alla rinfusa. La Corte ha inoltre affermato che l'onere della prova della liceità del deposito temporaneo (art. 183 d.lgs. 152/2006) grava sul produttore dei rifiuti; non spetta all'organo accertatore ricostruire retrospettivamente tempi e quantità in assenza di documentazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'esame della Cassazione alle questioni di diritto; non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto e la motivazione salvo che ci siano vizi radicali della motivazione o violazioni di legge.
art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il deposito temporaneo controllato/derogatorio è disciplinato da questa norma e le condizioni di liceità (quantitativo, temporale, modalità di confinamento) devono essere dimostrate dal produttore dei rifiuti, essendo derogatorie rispetto al regime ordinario.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; qui applicata per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che i ricorrenti avessero agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha inciso sulla decisione di irrogare le conseguenze economiche.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina valutazioni di fatto o motivazioni criticate in termini generici: i ricorsi che consistono in una rivalutazione del merito sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- In materia di rifiuti, il deposito temporaneo previsto dall'art. 183 d.lgs. 152/2006 è eccezionale: chi invoca tale regime derogatorio (il produttore) deve provare puntualmente i requisiti temporali, quantitativi e le modalità di confinamento.
- L'autorità accertatrice non è tenuta a ricostruire retrospettivamente tempi e quantità della giacenza se il produttore non fornisce documentazione idonea; accumuli disordinati, eterogenei e distribuiti in più aree favoriscono la qualificazione come gestione illecita/discarica.
- Le deduzioni difensive basate su valutazioni visive o su allegazioni non documentate sono insufficienti: eventuali attività di recupero o riutilizzo devono essere provate con documenti e atti concreti.
- Per contestare la qualificazione giuridica dei materiali (rifiuto/non rifiuto, pericoloso/non pericoloso) servono accertamenti tecnico-scientifici e riferimenti probatori, non mere affermazioni; la mancanza di tali elementi rende le doglianze generiche e inammissibili.
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