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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5521/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha confermato il sequestro di un'area usata come discarica abusiva. Hanno contestato l'erronea interpretazione della nozione di deposito temporaneo e l'assenza del fumus del reato di discarica, sostenendo che si trattava di stoccaggio nel luogo di produzione entro i termini massimi consentiti (quindi deposito temporaneo), che la polizia giudiziaria avrebbe dovuto dimostrare una giacenza superiore a tre mesi, che la documentazione produttiva non sarebbe stata valutata correttamente, e che alcuni materiali (sedimenti marini, boiacca) sarebbero non pericolosi o erano stati avviati a recupero/riutilizzo; inoltre hanno censurato l'uso prevalente di valutazioni visive per qualificare i rifiuti pericolosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi costituissero una critica alla valutazione di merito e alla motivazione del provvedimento impugnato, preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. Ha rilevato la genericità e l'arbitrarietà delle doglianze difensive, l'assenza di riferimenti normativi e probatori idonei e l'incapacità della difesa di confutare l'accertamento secondo cui erano presenti quantitativi di rifiuti molto superiori ai limiti consentiti, disposti in più aree, di tipologie eterogenee e lasciati alla rinfusa. La Corte ha inoltre affermato che l'onere della prova della liceità del deposito temporaneo (art. 183 d.lgs. 152/2006) grava sul produttore dei rifiuti; non spetta all'organo accertatore ricostruire retrospettivamente tempi e quantità in assenza di documentazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita l'esame della Cassazione alle questioni di diritto; non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto e la motivazione salvo che ci siano vizi radicali della motivazione o violazioni di legge.

  • art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Il deposito temporaneo controllato/derogatorio è disciplinato da questa norma e le condizioni di liceità (quantitativo, temporale, modalità di confinamento) devono essere dimostrate dal produttore dei rifiuti, essendo derogatorie rispetto al regime ordinario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; qui applicata per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che i ricorrenti avessero agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha inciso sulla decisione di irrogare le conseguenze economiche.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina valutazioni di fatto o motivazioni criticate in termini generici: i ricorsi che consistono in una rivalutazione del merito sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
  • In materia di rifiuti, il deposito temporaneo previsto dall'art. 183 d.lgs. 152/2006 è eccezionale: chi invoca tale regime derogatorio (il produttore) deve provare puntualmente i requisiti temporali, quantitativi e le modalità di confinamento.
  • L'autorità accertatrice non è tenuta a ricostruire retrospettivamente tempi e quantità della giacenza se il produttore non fornisce documentazione idonea; accumuli disordinati, eterogenei e distribuiti in più aree favoriscono la qualificazione come gestione illecita/discarica.
  • Le deduzioni difensive basate su valutazioni visive o su allegazioni non documentate sono insufficienti: eventuali attività di recupero o riutilizzo devono essere provate con documenti e atti concreti.
  • Per contestare la qualificazione giuridica dei materiali (rifiuto/non rifiuto, pericoloso/non pericoloso) servono accertamenti tecnico-scientifici e riferimenti probatori, non mere affermazioni; la mancanza di tali elementi rende le doglianze generiche e inammissibili.

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