Cassazione Penale, Sentenza n. 26954/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento con la quale il GIP ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ha liquidato alla parte civile la rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in euro 500 oltre IVA e CPA. La censura riguarda la mancata, e comunque inadeguata, motivazione della statuizione e della quantificazione delle spese di costituzione e rappresentanza (assenza di indicazione delle singole voci e dei criteri di congruità) e la violazione delle disposizioni normative e tariffarie (richiamo al D.M. n.55/2014 e alle modifiche introdotte dal D.M. n.147/2022), con liquidazione inferiore ai minimi previsti.
La decisione
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile Piccolomo Nunzia e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). Il resto della sentenza (applicazione della pena concordata) è confermato. La Corte ha ritenuto che il GIP si sia limitato a indicare una somma forfettaria di euro 500 senza specificare le voci riconosciute, i relativi criteri di valutazione né il rispetto dei minimi tariffari, violando l'onere motivazionale.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Indica il reato contestato all'imputato (fatto per cui è stata costituita parte civile). La Corte lo cita solo per descrivere l'originario capo di imputazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena concordata: la Corte osserva che, anche in caso di patteggiamento, il giudice deve pronunciarsi sulle spese di costituzione della parte civile e motivare adeguatamente tale statuizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Sottolinea che le limitazioni di impugnabilità previste per il patteggiamento non si estendono alla statuizione sulle spese di parte civile; dunque la liquidazione delle spese è impugnabile in cassazione.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147)
Fissa le tabelle tariffarie/minimi per la liquidazione degli onorari degli avvocati. La Corte rileva che il GIP ha violato tali minima liquidando una somma inferiore senza motivazione e senza dettaglio delle voci.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (richiamato, in particolare art. 4)
Modifica e integrazione delle disposizioni tariffarie; richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di rispettare i minimi e di fornire adeguata motivazione nella liquidazione delle spese.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte fa riferimento per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la nuova determinazione delle spese.
Massime di principio
- La parte civile che si costituisce prima della proposta di applicazione della pena ha diritto che il giudice si pronunci sulle spese di costituzione e assistenza; la decisione sulle spese non è ricompresa nell'accordo di patteggiamento e resta sindacabile.
- La liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza deve essere motivata in modo analitico: il giudice deve indicare le singole voci riconosciute, i criteri adottati e la congruità delle somme, così da permettere il controllo giudiziale.
- Il giudice non può eludere l'onere motivazionale attribuendo somme forfettarie senza spiegare il contenuto delle voci e il rispetto dei minimi tariffari previsti dalle tabelle ministeriali.
- La determinazione delle spese in violazione dei minimi o senza motivazione può essere annullata in cassazione e la questione rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la riliquidazione.
- Le limitazioni di impugnabilità del patteggiamento (art. 448 c.p.p.) non impediscono il ricorso avverso la statuizione sulle spese di parte civile; pertanto, la parte che ritenga la liquidazione inadeguata può proporre ricorso per cassazione.
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