Sentenza n. 5299/2026 - Roma, Sezione 5
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sul progetto “Impianto di produzione e raffinazione di CSScombustibile (end of waste) a partire da rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica, nel Comune di Aprilia (LT), in località via Valcamonica Società proponente M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. registro elenchi progetti n. 129/2021” e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, pubblicata nel BUR REGIONE LAZIO n. 5 del 16.1.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/9/2025: Per l’annullamento - della determinazione n. G07017 del 6.6.2025, pubblicata nel BUR Regione Lazio n. 48, Suppl.2, del 17.6.2025; - della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sul progetto “Impianto di produzione e raffinazione di CSS-combustibile (end of waste) a partire da rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica, nel Comune di Aprilia (LT), in località via Valcamonica Società proponente M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. registro elenchi progetti n. 129/2021” e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, pubblicata nel BUR REGIONE LAZIO n. 5 del 16.1.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pronuncia regionale positiva di VIA relativa alla realizzazione di un impianto di produzione e raffinazione di CSS-combustibile nel Comune di Aprilia e successivo Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia positiva di VIA relativa a un nuovo impianto di gestione dei rifiuti, deducendo la propria legittimazione sulla base della vicinitas. Hanno censurato, tra l'altro, carenze istruttorie ed erronea qualificazione dei luoghi e della compatibilità dell'impianto con i centri abitati vicini; violazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; violazione della normativa europea sul ripristino della natura e sulle infrastrutture energetiche; violazione dell'art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 3 e 14-ter l. 241/1990; difetto di istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 25 d.lgs. 152/2006. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale, deducendone l'illegittimità derivata e, autonomamente, la modifica indebita delle prescrizioni VIA, in violazione dell'art. 25, comma 4, d.lgs. 152/2006, nonché contraddittorietà e difetto di motivazione. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, rilevando inoltre la mancata impugnazione dell'AIA rilasciata successivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla VIA e sul Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale. Il giudice ha ritenuto necessaria anche l'impugnazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata successivamente e non contestata dai ricorrenti. VIA e AIA sono atti autonomi, diretti ad accertamenti diversi e fondati su valutazioni discrezionali autonome: la VIA non costituisce il presupposto esclusivo né l'atto di mera esecuzione dell'AIA. Tuttavia, nell'ambito del procedimento unico, è l'AIA a esprimere il giudizio definitivo sulle condizioni di funzionamento dell'impianto e sulla sua concreta realizzabilità. Ne consegue che l'eventuale annullamento della sola VIA non avrebbe prodotto, allo stato, alcuna utilità per i ricorrenti, poiché l'AIA non sarebbe automaticamente caducata e l'attività potrebbe proseguire nei limiti previsti dall'art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006. L'AIA avrebbe quindi dovuto essere autonomamente impugnata. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento autorizzatorio unico regionale, nel cui ambito sono coordinati la VIA e gli ulteriori titoli autorizzatori necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Rileva per la disciplina della pronuncia di VIA e delle relative prescrizioni; la violazione prospettata non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006
Nel caso di [...] annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di [...] VIA [...] l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza [...].
L'annullamento della VIA non determina automaticamente la caducazione dell'AIA né impedisce necessariamente la prosecuzione dei lavori o delle attività, sicché la sola impugnazione della VIA può non procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
art. 14 l. 241/1990
La conferenza di servizi costituisce il modulo procedimentale attraverso il quale confluiscono in un unico ambito gli apporti delle amministrazioni interessate al rilascio dei titoli necessari.
Massime di principio
- VIA e AIA sono provvedimenti autonomi, preordinati ad accertamenti diversi e sorretti da valutazioni amministrative autonome; pertanto, ciascuno può avere autonoma efficacia lesiva e deve essere separatamente impugnato.
- La VIA non costituisce il presupposto esclusivo né l'atto di mera esecuzione dell'AIA: l'AIA può essere negata anche in presenza di una VIA positiva, mentre una VIA negativa preclude il rilascio dell'AIA.
- Nel procedimento unico ambientale, l'AIA esprime il giudizio definitivo sulle condizioni alle quali l'impatto ambientale dell'impianto è ritenuto accettabile e sul titolo costitutivo della concreta realizzabilità dell'opera.
- L'annullamento della sola VIA non determina automaticamente la caducazione dell'AIA, poiché quest'ultima non è un atto meramente consequenziale; la sua invalidità o inefficacia deve essere fatta valere mediante autonoma impugnazione.
- Quando, dopo l'impugnazione della VIA, sia stata rilasciata un'AIA non impugnata, il ricorso contro la sola VIA può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, se l'annullamento della VIA non è idoneo a procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
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