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Ordinanza

Ordinanza n. 508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 novembre 2025, n. 535, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento ripristinatorio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria dell’immobile ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Piemonte che aveva negato la sospensione degli effetti del provvedimento comunale ripristinatorio n. 86 del 17 marzo 2023. L’appellante ha dedotto un pregiudizio consistente nella temporanea inutilizzabilità economica dell’immobile e nella perdita di occasioni di valorizzazione, producendo disdette di contratti di locazione risalenti al 2023. Il Consiglio di Stato ha esaminato la sussistenza dei presupposti cautelari, concentrandosi in particolare sul periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ai sensi degli artt. 55, comma 1, e 62, comma 1, c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come essenzialmente patrimoniale e, quindi, suscettibile di reintegrazione per equivalente, con conseguente inidoneità a giustificare la sospensione cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che il danno appariva prevalentemente riconducibile al provvedimento ripristinatorio del 2023, poiché le disdette prodotte a dimostrazione del pregiudizio risalivano tutte allo stesso anno. Pur respingendo l’appello, il Collegio ha evidenziato l’opportunità di una sollecita definizione del giudizio di merito, considerata la complessità e rilevanza delle questioni giuridiche. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il periculum in mora è stato ritenuto insussistente.

  • art. 62, comma 1, c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha utilizzato tale parametro per verificare la legittimità del rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto abbia natura essenzialmente patrimoniale e sia suscettibile di reintegrazione per equivalente, difettando il periculum in mora.
  • La produzione di documenti risalenti a un periodo anteriore o comunque non prossimo alla domanda cautelare può non dimostrare l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio richiesto per la tutela cautelare.
  • Quando il pregiudizio cautelare prospettato risulta prevalentemente riconducibile a un provvedimento risalente nel tempo, tale circostanza può escludere l’attualità del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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