Cassazione Civile, Ordinanza n. 19755/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Il condominio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 449/2016. Prima della decisione, il difensore del condominio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al controricorrente. Tuttavia, la rinuncia non risulta formalmente accettata dalla controparte. La vicenda processuale si è quindi concentrata non sul merito della controversia condominiale, ma sugli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e sulla regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Poiché la rinuncia non era stata formalmente accettata dal controricorrente, il condominio ricorrente è stato comunque condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.250,00 complessivi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso non formalmente accettata dalla controparte, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se non è seguita da formale accettazione della controparte, purché ne siano rispettate le condizioni processuali indicate dalla Corte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia non accettata, le spese possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
- La regolazione delle spese può essere disposta con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa che ne abbia fatto richiesta.
Come è indicizzato
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