Cassazione Penale, Sentenza n. 3030/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché, in udienza, il difensore presente aveva dichiarato la rinuncia all'impugnazione. Il motivo del ricorso è la nullità dell'ordinanza per essere stata fondata su una dichiarazione di rinuncia resa da un difensore non munito di procura speciale, che a norma di giurisprudenza non può validamente rinunciare all'impugnazione salvo che il rappresentato sia presente e non si opponga.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza che vieta al difensore privo di procura speciale di compiere valide rinunce all'impugnazione salvo il caso di presenza e assenza di opposizione del rappresentato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo; ha inoltre disposto gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Predisposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria dopo l'annullamento di provvedimenti; la corte ha richiamato l'obbligo di cura degli adempimenti previsti da tale comma.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso), Rv. 266244
Principio secondo cui il difensore, senza procura speciale, non può validamente rinunciare all'impugnazione, salvo la presenza e la mancata opposizione del rappresentato.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013 (Tripodi), Rv. 258268
Conferma del medesimo principio giurisprudenziale riguardante l'inidoneità della rinuncia espressa dal difensore privo di procura speciale.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione resa da un difensore privo di procura speciale è invalida, a meno che il rappresentato sia presente in udienza e non si opponga; pertanto le corti devono verificare la regolarità della procura quando venga dichiarata una rinuncia.
- Se un provvedimento di inammissibilità si basa su una rinuncia invalida del difensore, tale provvedimento può essere annullato dalla Corte e gli atti rimessi al giudice di merito per il prosieguo.
- Difensori e parti devono curare formalmente l'autorizzazione a compiere atti processuali rilevanti (procura speciale) se intendono rinunciare all'impugnazione; in mancanza, la dichiarazione di rinuncia non produce effetti.
- Il giudice di merito deve verbalizzare la presenza e l'eventuale consenso del rappresentato quando la rinuncia è dichiarata in udienza per garantire la validità dell'atto.
- A fini pratici, prima di dichiarare l'inammissibilità per rinuncia, il tribunale dovrebbe accertare oralmente la presenza e la volontà del ricorrente o l'esistenza di procura speciale a carico del difensore.
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