Sentenza del 27/03/2019 n. 8521 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, in sede di rinvio, aveva riconosciuto alla Fondazione il diritto al rimborso delle maggiori imposte IRPEG versate, ritenendo applicabile la riduzione del 50% dell'aliquota prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973. L'Agenzia ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che lo statuto, i bilanci e gli altri documenti dimostrassero l'assenza dei presupposti agevolativi, in particolare una gestione o ingerenza nella società conferitaria e la mancata prevalenza delle attività istituzionali non lucrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato adeguatamente la decisione, valorizzando lo statuto e il bilancio del 1997, dai quali risultava che la Fondazione era una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di autonomia gestionale e impegnata in via prevalente, quasi esclusiva, in attività di utilità sociale. La partecipazione nella società conferitaria è stata considerata uno strumento patrimoniale per perseguire gli scopi istituzionali, non l'attività principale. Le contestazioni dell'Agenzia miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6
Riduzione dell'aliquota IRPEG del 50%
L'agevolazione è applicabile agli enti che dimostrino di possedere i requisiti sostanziali previsti dalla norma, tra cui la natura non lucrativa e il perseguimento prevalente di finalità meritorie o di utilità sociale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio può essere riconosciuto solo in presenza della totale omissione di un fatto decisivo o di una motivazione logicamente inesistente o radicalmente carente; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione precedente alla riforma del D.L. n. 83 del 2012
La Corte ha comunque escluso la possibilità di utilizzare il motivo per sottoporre nuovamente a valutazione il materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è stata condannata al rimborso delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale, l'ente deve provare concretamente, tramite statuto, bilanci e documentazione dell'attività svolta, la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma.
- La partecipazione in una società conferitaria non esclude automaticamente la natura non lucrativa dell'ente: occorre verificare se tale partecipazione sia lo strumento per perseguire finalità istituzionali oppure l'oggetto principale dell'attività.
- La prevalenza delle attività agevolabili deve essere valutata considerando l'attività effettivamente svolta e la destinazione delle risorse, non soltanto la struttura patrimoniale o il valore assoluto di singole poste di bilancio.
- In cassazione non è normalmente possibile contestare la selezione e la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito; è necessario dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo oppure una motivazione radicalmente illogica o mancante.
- Quando il giudice di merito esamina statuto, bilanci e attività istituzionali e fornisce una motivazione coerente, la decisione tende a essere insindacabile in cassazione anche se l'amministrazione propone una diversa lettura dei documenti.
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