Cassazione Penale, Ordinanza n. 33482/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Lo ha inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27 gennaio 2026. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per truffa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità sul concreto contributo causale dell'imputato alla frode, desunto dall'accredito del profitto su una carta Postepay a lui intestata. La denuncia di smarrimento della carta era stata presentata tardivamente e genericamente, oltre venti giorni dopo l'azione illecita, senza indicare neppure la perdita dei codici di accesso necessari per utilizzare la carta. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando due precedenti condanne dell'imputato per reati di truffa temporalmente contigui e l'assenza di elementi positivamente valutabili, elementi che la difesa non aveva neppure indicato nell'atto di appello.
Massime di principio
- La disponibilità di uno strumento di pagamento intestato all'imputato, sul quale sia stato accreditato il profitto di una frode, può costituire elemento decisivo per affermare un concreto contributo causale alla realizzazione della truffa, quando la spiegazione alternativa della perdita dello strumento sia stata dedotta tardivamente e genericamente e non sia coerente con l'assenza di denuncia della perdita dei codici di accesso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza precedenti condanne per reati della stessa natura, temporalmente contigui, e rileva l'assenza di elementi favorevoli specificamente allegati dalla difesa.
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che censura vizi di motivazione o violazioni di legge non riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale abbia risposto puntualmente ai rilievi difensivi con motivazione giuridicamente corretta e priva di evidenti illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33429/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33432/2026 del 14/09/2026
- ordinanza_penale · 14 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2026 del 14/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →