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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13725 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IVA relativo al 1999, motivato dall'Amministrazione con la decadenza biennale prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia sosteneva che la contribuente non avesse presentato tempestivamente una specifica istanza di rimborso tramite modello VR e che, in assenza di tale adempimento, il credito fosse ormai decaduto. Contestava inoltre l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR favorevole alla contribuente. Ha stabilito che l'esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale manifesta la volontà di ottenerne il rimborso e non richiede necessariamente un ulteriore adempimento costitutivo. Il modello VR previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 costituisce un presupposto per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento di pagamento, ma la sua mancata presentazione entro il termine biennale non determina la perdita del diritto. Il credito resta soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    termine biennale di decadenza per la presentazione delle domande di rimborso

    Il termine biennale opera solo in via sussidiaria e residuale quando il diritto al rimborso non sia già stato manifestato attraverso la dichiarazione fiscale. Non si applica quando la dichiarazione contiene l'esposizione del credito e la volontà di recuperarlo.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2

    Disciplina la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA e consente di ritenere sufficiente una manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione annuale, quando da essa risulti chiaramente la richiesta di restituzione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Il modello VR costituisce un adempimento funzionale all'esigibilità del credito e all'avvio della procedura di rimborso, ma non è necessariamente un requisito costitutivo del diritto già evidenziato in dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2946

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni

    Il credito IVA già indicato nella dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine biennale di decadenza.

  • Sesta Direttiva CEE

    Il diritto al recupero dell'IVA versata a monte discende dal principio di neutralità dell'imposta e non può essere vanificato da formalità meramente procedurali, salvo che siano necessarie per rendere esigibile il credito.

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica chiaramente un credito IVA nella dichiarazione annuale e manifesta la volontà di utilizzarlo o chiederne il rimborso, il diritto può considerarsi tempestivamente esercitato.
  • La mancata presentazione del modello VR, ove la volontà di ottenere il rimborso risulti già dalla dichiarazione, non comporta automaticamente la decadenza dal credito: il modello può essere un adempimento procedurale necessario per il pagamento, ma non costitutivo del diritto.
  • In questi casi deve essere applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre il termine biennale di decadenza opera solo quando non esista una precedente e chiara manifestazione del diritto nella dichiarazione.
  • È comunque essenziale verificare il contenuto concreto della dichiarazione, poiché una semplice esposizione contabile del credito potrebbe non bastare se non emerge anche la volontà di chiederne il rimborso o di utilizzarlo.
  • La disciplina va valutata alla luce della specifica annualità, della normativa allora vigente e degli eventuali adempimenti richiesti per rendere il credito concretamente esigibile.

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