Cassazione Penale, Sentenza n. 40299/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra una rapina commessa nel 1996 e il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. per fatti accertati nel periodo 2006-2008, deducendo che la rapina del 1996 fosse integrante il medesimo disegno criminoso del clan Cassotta. Ha depositato quattro sentenze definitive ritenendo di provare l'esistenza del clan in epoca anteriore al 2006 e la sua presunta affiliazione. La Corte d'assise aveva invece rigettato l'istanza sostenendo che non sussistessero elementi idonei a dimostrare un unico disegno criminoso unitario tra i due eventi e rilevando, tra l'altro, sentenze definitive che escludevano l'appartenenza del Cassotta al sodalizio fino al 2001.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto l'ordinanza impugnata motivata e priva di illogicità; ha condiviso la valutazione che dalle sentenze allegate non risulti con certezza l'esistenza, già nel 1996, di un programma criminoso unitario riconducibile al Cassotta né la sua appartenenza al clan in tale epoca. Si è evidenziata la rilevanza del giudicato assolutorio fino al 2001 e l'ampio iato temporale (circa dieci anni) tra i reati come fattori ostativi al riconoscimento della continuazione. È stato inoltre richiamato l'onere a carico del condannato di allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria; tale onere non è stato assolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato di associazione di tipo mafioso è quello che il ricorrente pretendeva collegare alla rapina del 1996; la Corte ha ritenuto che l'appartenenza del Cassotta al sodalizio sia stata giudizialmente accertata solo per il periodo 2006-2008, per cui non sussiste prova della sua partecipazione all'associazione nel 1996.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione come manifestamente illogica. La Corte ha invece ritenuto la motivazione dell'ordinanza esaustiva e non illogica, respingendo la censura ex art. 671.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma che disciplina l'unificazione della pena in caso di continuazione. La Corte ha ribadito che il meccanismo sanzionatorio non può tradursi in un beneficio automatico per mera reiterazione del reato; occorre dimostrare che i reati successivi siano riconducibili a una preventiva programmazione unitaria.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074)
Principio richiamato circa gli indici per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e l'esigenza che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Rv. 275451)
Richiama il principio secondo cui l'onere di allegazione di elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria incombe sul condannato che invoca la continuazione; in presenza di ampio arco temporale e mancanza di elementi specifici, il rigetto è corretto.
Massime di principio
- L'esistenza di un clan o sodalizio criminale in astratto non è sufficiente a dimostrare la continuazione tra reati: è necessario provare che il singolo imputato partecipasse al sodalizio o che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo evento.
- Il giudicato di sentenze definitive che escludono l'appartenenza dell'imputato a un'associazione in un dato periodo è un elemento vincolante che ostacola il riconoscimento di una continuità criminosa anteriore a tale periodo.
- La mera omogeneità delle modalità o la contiguità territoriale tra reati non basta a provare un unico disegno criminoso, soprattutto in presenza di un rilevante iato temporale (es. decennale).
- In sede di esecuzione il giudice non può rivalutare il contenuto delle sentenze definitive: deve basarsi su atti che dimostrino, con elementi sintomatici, la preventiva programmazione unitaria.
- Sull'attore della domanda (richiedente continuazione) grava l'onere probatorio di allegare fatti concreti e indicatori rilevanti che colleghino i reati in una medesima deliberazione criminosa; l'assenza di tali elementi conduce al rigetto.
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