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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33366/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

La federazione sindacale aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma l'Ambasciata degli Stati Uniti, il Governo USA e varie strutture militari statunitensi presenti in Italia, chiedendo l'accertamento della lesione del diritto di libertà sindacale e della discriminazione nei confronti della federazione e dei lavoratori civili italiani impiegati presso basi USA/NATO in Italia. La domanda era specificamente costruita come azione ex art. 28 stat. lav., con riferimento ai diritti sindacali di informazione, partecipazione alle trattative collettive e adesione alla contrattazione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che la controversia incidesse sull'assetto organizzativo e sulle funzioni delle basi militari, con applicazione del principio di immunità ristretta dello Stato estero. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione della disciplina convenzionale NATO e dell'Accordo di Parigi del 1961, sostenendo che tali fonti speciali attribuissero la giurisdizione allo Stato del luogo di svolgimento della prestazione e fossero prevalenti sulle regole generali sull'immunità; 2) violazione dell'art. 10 Cost. e delle norme internazionali sull'immunità giurisdizionale, contestando la distinzione tra atti iure imperii e iure gestionis e la possibilità di qualificare la domanda sindacale come incidente su poteri sovrani; 3) in via ulteriormente subordinata, richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per contrasto delle norme convenzionali e interne con vari parametri costituzionali e convenzionali, ove interpretate nel senso di escludere la giurisdizione italiana sulle azioni ex art. 28 stat. lav.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, affermando la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda antisindacale proposta dal sindacato contro le strutture militari statunitensi/NATO. Ha ritenuto che le fonti convenzionali richiamate, lette sistematicamente, riconducano il personale civile locale al regime protettivo della legislazione dello Stato ospitante e che la tutela sindacale e l'azione ex art. 28 stat. lav. rientrino nelle "condizioni di protezione" garantite dalla disciplina pattizia. Ha quindi escluso che l'ordine giudiziale richiesto, anche se avente contenuto di facere, incida su poteri sovrani di autorganizzazione o sia impedito dall'immunità ristretta dello Stato estero. Sono rimasti assorbiti gli altri due motivi e le questioni di legittimità costituzionale. La causa è stata rinviata al giudice di merito per l'ulteriore esame nel merito, oltre alla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 14, 15, 16, 17, 19 e ss. L. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamati come base della dedotta lesione della libertà sindacale e dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

  • art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300

    L'azione antisindacale è ritenuta esperibile anche nei confronti delle strutture militari USA/NATO per tutelare le condizioni di protezione del personale civile locale.

  • art. IX, par. 4, Convenzione di Londra del 19 giugno 1951

    "le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari ed accessori di salari e le condizioni di protezione dei lavoratori sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno"

    Il rinvio alla legislazione dello Stato ospitante è formale e dinamico; esso include anche le tutele sindacali e l'azione giudiziaria a protezione dei lavoratori civili locali.

  • art. 8 Accordo di Parigi del 26 luglio 1961

    "le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane"; "garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano"

    La disposizione conferma che il trattamento del personale civile locale va parametrato anche alla disciplina collettiva italiana e supporta la rilevanza della tutela sindacale.

  • art. VII Convenzione di Londra del 19 giugno 1951

    Richiamato per escludere che la previsione di sanzioni penali per l'inottemperanza ai provvedimenti ex art. 28 stat. lav. impedisca la giurisdizione italiana.

  • art. 10 Cost.

    Le disposizioni convenzionali vengono lette in coerenza con le norme internazionali generalmente riconosciute sull'immunità, nei limiti compatibili con il diritto di accesso al giudice.

  • art. 39 Cost.

    La libertà sindacale, nella sua dimensione individuale e collettiva, è richiamata come fondamento della tutela dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

  • art. 2 Cost.

    L'azione sindacale è vista come proiezione delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori.

  • art. 1 Cost.

    La tutela del lavoro in ogni sua espressione è indicata come lineamento fondamentale del sistema costituzionale.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato a sostegno della protezione del lavoro e della sua dimensione collettiva.

  • art. 18 Cost.

    Invocato nel tentativo di sostenere il contrasto costituzionale delle norme pattizie restrittive.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel tentativo di sostenere il contrasto costituzionale delle norme pattizie restrittive.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel tentativo di sostenere il contrasto costituzionale delle norme pattizie restrittive.

  • art. 117 Cost.

    Invocato nel tentativo di sostenere il contrasto costituzionale delle norme pattizie restrittive.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro del diritto di accesso a un giudice, posto a limite dell'immunità giurisdizionale.

  • art. 11, comma 2, lett. c), Convenzione di New York del 2 dicembre 2004

    La Corte osserva che la convenzione non deroga agli accordi internazionali già vigenti su materie analoghe.

  • Convenzione di New York del 2 dicembre 2004

    Richiamata ma ritenuta non idonea a superare la disciplina pattizia già vigente tra gli Stati interessati.

  • art. 8 lett. d), Accordo di Parigi del 26 luglio 1961

    Usato dalla ricorrente per sostenere la parificazione dei lavoratori civili NATO ai lavoratori italiani e l'applicabilità dell'intero diritto del lavoro.

Massime di principio

  • Nel sistema delle fonti NATO relativo al personale civile locale impiegato in Italia, il rinvio alla legislazione dello Stato ospitante comprende anche la tutela sindacale e l'azione giudiziaria ex art. 28 stat. lav., perché la protezione dei lavoratori non si esaurisce nelle sole condizioni economiche o contrattuali individuali.
  • L'immunità giurisdizionale dello Stato estero opera in forma ristretta e non copre atti o condotte che non attengano all'esercizio tipico della sovranità; le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro del personale civile locale restano quindi attratte alla giurisdizione del giudice italiano.
  • L'ordine giudiziale di cessazione della condotta antisindacale o di reintegrazione delle prerogative sindacali non incide di per sé su poteri sovrani di autorganizzazione delle basi militari, quando riguarda personale civile locale assunto per esigenze materiali del luogo di soggiorno.
  • La libertà sindacale ha rilevanza sia individuale sia collettiva e costituisce presidio delle condizioni di protezione del lavoro; pertanto, la sua lesione può essere fatta valere anche quando la controversia nasce in un contesto internazionale o militare speciale.
  • Il rinvio convenzionale alla legislazione dello Stato di soggiorno è di tipo formale e dinamico: recepisce gli sviluppi dell'ordinamento interno, compresa l'introduzione di nuove forme di tutela sindacale successive alla stipula del trattato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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