Sentenza n. 320/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare n. agea.CP700-4485334-P (prot. agea 2022.35125) per l’importo complessivo di Euro 107.233,86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 2000/01 e 2001/02, per l’importo complessivo di euro 107.233,86
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare, adottata in asserita ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3555/2022 e n. 3153/2022, che avevano annullato precedenti provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 2000/01 e 2001/02. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha disciplinato le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di sentenze definitive di annullamento con ricalcolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite dalle comunicazioni effettuate secondo i criteri e le modalità previste dai commi precedenti. Poiché l’atto impugnato rientrava tra le comunicazioni anteriori, esso è stato annullato o comunque privato di effetto direttamente dalla legge; è quindi venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo
La norma disciplina le operazioni di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da AGEA, sostituendo le precedenti comunicazioni di ricalcolo.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione; il venir meno dell’efficacia dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La disciplina legislativa sopravvenuta che impone la riedizione del procedimento amministrativo secondo nuovi criteri opera anche sulle comunicazioni amministrative già notificate, se queste rientrano nell’ambito temporale espressamente previsto dalla legge.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la sopravvenienza normativa che determina l’improcedibilità rende particolarmente peculiare la controversia.
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