Ordinanza n. 1750/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della nota del Presidente dell’Autorità prot. 14918 del 6.5.26, recante archiviazione delle istanze presentate dal ricorrente in data 19.3.25 prot. 7828 e in data 19.3.26 prot. 9774; b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa l’Autorizzazione all’anticipata occupazione n. 17 dell’1.8.24 (prot. 688), rilasciata a LA BARCA D’ORO s.a.s. (C.F. 04796971218);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione delle istanze dirette al rilascio di una concessione demaniale marittima e autorizzazione all'anticipata occupazione dello specchio acqueo rilasciata a un operatore economico
Esito
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale presidente dell'associazione sportiva dilettantistica, ha impugnato la nota del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale che ha disposto l'archiviazione di due istanze presentate per il rilascio di una concessione demaniale marittima relativa all'occupazione di uno specchio acqueo di 2.163,50 mq, destinato all'ormeggio di natanti per lo svolgimento delle attività associative. È stata altresì impugnata l'autorizzazione all'anticipata occupazione rilasciata a una società concorrente, oltre agli atti connessi e conseguenti. Nel giudizio cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, non ha accolto né respinto nel merito le censure. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito, considerato che viene in rilievo un interesse pretensivo al rilascio della concessione demaniale marittima. Ha inoltre rilevato che le questioni dedotte necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito. La trattazione è stata fissata per il 13 aprile 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto adeguata la fissazione dell'udienza di merito senza adottare una misura sospensiva.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La controversia relativa all'archiviazione di un'istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima può richiedere un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare e può essere rinviata alla sede di merito, senza anticipare la decisione sulle censure.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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