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Sentenza

Sentenza n. 12749/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del provvedimento del 13 gennaio 2026 adottato dalla Centrale unica di Committenza Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, con il quale è stata indetta la: “Procedura aperta di rilevanza europea per l'affidamento mediante concessione ai sensi degli artt. 176 e ss. d.l.gs 36/2023 del servizio di gestione della farmacia comunale - sede n. 2 di San Cesareo, per la durata di 20 anni” (CIG B9E55A2B1A CPV: 85149000-5 - Servizi farmaceutici); - del bando e del disciplinare di gara, del progetto di fattibilità del servizio, del capitolato speciale, dello schema di contratto, pubblicati in data 13 gennaio 2026, nella parte in cui non prevedono l'onere della quantificazione e il pagamento dell'avviamento in capo al concessionario uscente e nella parte in cui non consentono la partecipazione di “Azienda Servizi Pubblici” S.p.A., in quanto l'attività concessoria è diseconomica e non remunerativa; - della Determinazione n. 182 del 31-12-2025, del Dirigente del Settore I del Comune San Cesareo avente ad oggetto “Procedura aperta di rilevanza europea per l'affidamento mediante concessione ai sensi degli artt. 176 e ss. D.Lgs 36/2023 del servizio di gestione della farmacia comunale - sede n. 2 di San Cesareo, per la durata di 20 anni - Determina a contrarre ex art. 192 TUEL - Impegno di spesa per oneri di gara per complessivi euro 16.485,00”; - di ogni altro atto connesso e conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, della procedura ad evidenza pubblica di cui si discute, ove occorrer possa - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2025, con la quale è stata approvata la perizia di stima prodotta dal professionista incaricato, acquisita al protocollo comunale con il n. 18674 del 28.08.2025; - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24.10.2024 è stata approvata la relazione ex art. 14 comma 2 e 3 del D.lgs. 201/2022 per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica “farmacia comunale II sede” per la durata di anni venti; - della determinazione del Settore I n. 137 dell'08.11.2024 è stato affidato l'incarico di redigere la perizia estimativa per la determinazione del valore della concessione e del canone concessorio della II sede farmaceutica; - di ogni altro atto connesso e conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura aperta per l'affidamento mediante concessione ventennale del servizio di gestione della farmacia comunale, inclusi bando, disciplinare, progetto di fattibilità, capitolato, schema di contratto e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata indetta una procedura aperta di rilevanza europea per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale, contestando, tra l'altro, la mancata previsione dell'onere di quantificazione e pagamento dell'avviamento a carico del concessionario subentrante e l'impossibilità per la stessa società di partecipare alla procedura, in ragione della natura diseconomica e non remunerativa della concessione. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti relativi alla determinazione del valore della concessione, del canone concessorio e alla decisione di contrarre.

La decisione

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, alla luce della determinazione comunale n. 33 del 17 marzo 2026, con la quale è stata rilevata la mancata presentazione di offerte e, conseguentemente, è stato deciso di non aggiudicare la concessione. Il TAR ha ritenuto integrata la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

  • artt. 176 e ss. d.lgs. 36/2023

    Costituiscono la base normativa della procedura di affidamento mediante concessione del servizio di gestione della farmacia comunale; non sono oggetto di esame nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 192 TUEL

    Richiamato nella determinazione a contrarre impugnata; il giudice non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 201/2022

    Richiamato nella relazione presupposta relativa all'affidamento in concessione del servizio pubblico locale; il giudice non ne esamina il contenuto nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta mancata aggiudicazione della procedura, determinata dall'assenza di offerte, può comportare la carenza dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di gara quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • Quando l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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