Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a. del decreto prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025 notificato in data 01.04.2025; b. del decreto prot. n. -OMISSIS- del 08.04.2025 notificato in data 11.04.2025;

Giustizia amministrativa202501046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione, uso di formule generiche e non riferite al caso concreto, carenza di istruttoria, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento, arbitrarietà e assenza dei presupposti. In particolare, ha lamentato che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato le controdeduzioni procedimentali e che i provvedimenti sarebbero stati fondati acriticamente su una denuncia-querela, senza approfondire i fatti né formulare un autonomo giudizio di pericolosità sociale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione del divieto di detenzione e la conseguente carenza di interesse rispetto all'impugnazione della revoca della licenza, deducendo comunque l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari perché il gravame era infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: l'obbligo di esaminare le memorie procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni argomentazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la loro considerazione complessiva e siano comprensibili le ragioni del mancato accoglimento. Nel caso concreto il decreto questorile aveva dato atto delle memorie e spiegato che esse non introducevano elementi idonei a modificare le determinazioni, confermando l'esistenza di una forte tensione familiare. Il TAR ha inoltre rilevato che il divieto prefettizio di detenzione costituisce condizione ostativa assoluta alla titolarità della licenza di porto d'armi; pertanto la revoca questorile è atto vincolato, immediatamente conseguenziale e necessitato rispetto al divieto prefettizio. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo. In materia di armi il porto non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi. L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e deve formulare una prognosi cautelare e preventiva sul rischio di abuso, senza necessità di accertare un uso improprio già verificatosi o una responsabilità penale definitiva. Il rischio può essere desunto anche da fatti non costituenti reato e da situazioni personali estranee all'uso delle armi, purché indicative di aggressività, scarso equilibrio o insufficiente autocontrollo. Nel caso concreto i provvedimenti erano supportati dalle informative dei Carabinieri e dalla comunicazione di notizia di reato relativa a un'aggressione fisica del ricorrente, della moglie e del figlio nei confronti del cognato. Anche la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente confermava comunque un quadro oggettivo di grave conflittualità familiare, ritenuto sufficiente a fondare la prognosi di inaffidabilità e il divieto di disponibilità delle armi, indipendentemente dall'individuazione del responsabile dell'origine del conflitto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante una motivazione riferita alle circostanze concrete e idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale consente la presentazione di memorie, ma non impone all'amministrazione la confutazione analitica di ogni singola allegazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni dell'interessato devono essere considerate nel loro complesso; il loro mancato recepimento deve risultare dalla motivazione, senza necessità di una replica puntuale a ogni argomento.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La revoca della licenza di porto d'armi rientra nei poteri cautelari dell'autorità di pubblica sicurezza quando vengano meno i requisiti di affidabilità.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato in funzione preventiva sulla base di una prognosi di rischio di abuso; esso costituisce presupposto ostativo alla licenza di porto d'armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La revoca del porto d'armi è conseguenza vincolata e necessaria del divieto di detenzione delle armi, in quanto la detenzione costituisce presupposto della licenza di porto.

  • art. 699 c.p.

    Il porto d'armi è considerato eccezione al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La disciplina conferma che detenzione e porto d'armi non costituiscono posizioni di diritto soggettivo, ma eccezioni al divieto generale.

  • artt. 582 e 110 c.p.

    Le informative richiamate nei provvedimenti riguardavano una condotta aggressiva contestata al ricorrente in concorso con altre persone; tali elementi sono stati valorizzati come indici della possibile inaffidabilità.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di portare armi; l'autorità di pubblica sicurezza dispone quindi di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità dell'interessato a tutela della pubblica e privata incolumità.
  • I provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva: non richiedono l'accertamento di un uso improprio già avvenuto, né una condanna penale definitiva, essendo sufficiente una prognosi, fondata su elementi attendibili, che renda più probabile che non il rischio di abuso delle armi.
  • La prognosi di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti isolati ma significativi, su vicende prive di rilevanza penale o non direttamente attinenti all'uso delle armi, qualora rivelino aggressività, scarso equilibrio, insufficiente autocontrollo o un oggettivo quadro di conflittualità interpersonale.
  • Il divieto prefettizio di detenzione delle armi costituisce presupposto necessario della licenza di porto d'armi; una volta adottato il divieto, la revoca questorile della licenza è atto vincolato, immediatamente conseguenziale e non richiede una rinnovata valutazione discrezionale autonoma.
  • L'obbligo di esaminare le memorie procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni deduzione: è sufficiente che la motivazione dimostri la considerazione complessiva delle osservazioni e renda percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.