Sentenza n. 4484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di ottimizzazione e recupero fiscale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha contestato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato e ha chiesto l’annullamento degli esiti di gara, nonché il risarcimento del danno, anche mediante subentro nel contratto. Il primo motivo deduceva la violazione del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e l’eccesso di potere per erronea attribuzione del punteggio relativo all’offerta formativa: secondo l’appellante, la Commissione avrebbe sottovalutato l’offerta di 90 ore di formazione per l’intera durata e per singolo ente, mentre avrebbe attribuito il massimo punteggio a un’offerta inferiore. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità e travisamento, relativamente alla valutazione della struttura organizzativa e delle proposte migliorative. L’appellante sosteneva che la propria maggiore consistenza e qualificazione professionale avrebbero dovuto comportare un punteggio superiore e contestava la valorizzazione, da parte della Commissione, di elementi quali la coesione del gruppo, la continuità operativa e la presenza territoriale. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 94 ss. del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis per l’illegittima ammissione del raggruppamento aggiudicatario, in ragione delle anomalie relative al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico della mandante e dell’asserita inadeguatezza dell’istruttoria sulla dichiarata violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’aggiudicataria. L’appellante sosteneva, in particolare, che l’errore di registrazione dei dati nel FVOE non fosse riconducibile a un malfunzionamento del sistema e non potesse essere sanato mediante soccorso istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Le eccezioni preliminari relative, tra l’altro, alla carenza di interesse e alla prova di resistenza sono state assorbite, poiché le doglianze sono state ritenute infondate nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la lex specialis, riferendosi all’“Ente” al singolare, consentiva ragionevolmente di assumere come parametro unitario le ore annue offerte per ciascun ente, senza moltiplicarle per il numero, eventuale e non predeterminabile, degli enti aderenti a una convenzione quadro. La scelta della Commissione risultava coerente con il dato letterale, con i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e con l’esigenza di assicurare uniformità e certezza applicativa. Inoltre, anche l’eventuale diversa interpretazione non avrebbe dimostrato di poter modificare l’esito della gara, considerato il differenziale complessivo di punteggio. Il secondo motivo è stato respinto perché le contestazioni miravano a sostituire la valutazione tecnica della Commissione con quella dell’appellante e non evidenziavano profili di manifesta illogicità, travisamento o incoerenza. Gli elementi considerati dalla Commissione, quali la continuità operativa, la coerenza organizzativa e la concreta disponibilità del team, erano riconducibili al criterio relativo alla completezza e professionalità del gruppo di lavoro. Anche con riguardo alle proposte migliorative e al visto di conformità, il Collegio ha rilevato, pur auspicando una maggiore analiticità motivazionale, l’assenza di vizi macroscopici idonei a giustificare un sindacato sostitutivo. Il terzo motivo è stato respinto perché il FVOE costituisce uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, ma non ha carattere esclusivo né comporta automaticamente l’espulsione per disallineamenti formali o errori materiali nella registrazione dei dati. In assenza di una compromissione sostanziale dell’affidabilità dell’operatore, della verifica dei requisiti o della par condicio, l’amministrazione può attivare interlocuzioni procedimentali e utilizzare il soccorso istruttorio per chiarire o integrare informazioni imperfettamente rappresentate. Nel caso concreto non è stata dimostrata un’incidenza sostanziale del mancato o inesatto utilizzo del FVOE sull’esito della gara. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023
La disciplina dei contratti pubblici è stata richiamata con riferimento alla valutazione delle offerte, all’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti dei concorrenti.
art. 107 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alle regole della procedura di gara e alla valutazione delle offerte.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione e alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
artt. 94 ss. d.lgs. 36/2023
Richiamati in relazione alla verifica dei requisiti e alle cause di esclusione o di mancata ammissione dell’operatore economico.
art. 74 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della lex specialis di gara deve privilegiarsi il dato testuale; un criterio riferito all’“ente” al singolare può essere legittimamente inteso come parametro unitario, senza moltiplicazioni basate sul numero eventuale e non predeterminabile degli enti aderenti a una convenzione quadro, soprattutto quando tale lettura sia stata confermata dalla stazione appaltante mediante chiarimenti.
- La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara rientra nella discrezionalità tecnica e non è sindacabile in via sostitutiva dal giudice amministrativo. Il sindacato giurisdizionale può incidere sulla valutazione soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, travisamento o incoerenza evidente.
- La maggiore consistenza numerica o qualificazione del gruppo di lavoro di un concorrente non impone necessariamente l’attribuzione di un punteggio superiore, quando la lex specialis richieda una valutazione complessiva della completezza e professionalità dell’organizzazione e la Commissione abbia considerato elementi coerenti con tale criterio, quali continuità operativa, coerenza organizzativa e concreta disponibilità del team.
- Il FVOE è uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, ma il suo mancato o inesatto utilizzo non determina automaticamente l’esclusione del concorrente. Gli errori materiali o i disallineamenti meramente formali sono emendabili mediante interlocuzione procedimentale o soccorso istruttorio quando non incidano sostanzialmente sull’affidabilità dell’operatore, sulla verifica dei requisiti o sulla par condicio.
- La prova di resistenza deve essere valutata anche rispetto alla concreta capacità della censura di modificare l’esito della gara: una doglianza interpretativa o valutativa non è decisiva quando, anche accogliendola, il differenziale complessivo di punteggio impedirebbe comunque al concorrente di conseguire un risultato utile.
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