Cassazione Penale, Sentenza n. 16889/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in composizione di riesame, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) c.p.p.), sostenendo che il suo allontanamento dall'abitazione fosse giustificato da necessità di soccorso (crisi epilettica) e che l'incensuratezza, la presenza alle udienze e la pendenza di un ricorso per protezione internazionale escludevano il pericolo di fuga e la reiterazione; contestava inoltre la motivazione sulla prognosi per la sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p.) e deduceva vizi relativi ai gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) con motivo aggiunto ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva applicato gli arresti domiciliari, fondandosi su elementi di fatto chiari: l'imputato era stato arrestato in flagranza per spaccio, si era reso irreperibile per alcune ore e, dopo l'applicazione di una misura restrittiva, si era nuovamente allontanato arbitrariamente dal domicilio portandosi in altra località dove aveva tenuto comportamenti agitati e minacciosi verso intervenuti; tali condotte configuravano un rischio attuale e concreto di reiterazione. Il pericolo di fuga è stato ritenuto sussistente anche perché l'imputato, extracomunitario, era privo di permesso di soggiorno (la mera pendenza del ricorso per protezione internazionale non costituisce titolo di soggiorno). La Corte ha inoltre osservato che la sussistenza del pericolo di reiterazione esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi relativa alla sospensione condizionale della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'intervento del pubblico ministero per la richiesta di misure cautelari o altre iniziative; qui è il titolo in base al quale il Tribunale è stato adito
Riguarda le esigenze cautelari: lett. b) pericolo di fuga e lett. c) pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che i fatti (irreperibilità, allontanamento dai domiciliari, comportamenti minacciosi) integrino tali esigenze
Disciplina i criteri per l'applicazione delle misure cautelari; il ricorrente aveva censurato la mancata considerazione della prognosi per la sospensione condizionale, ma la Corte ha ritenuto che, trovandosi il pericolo di reiterazione, non fosse necessario motivare su tale prognosi
Prevede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo aggiunto che sollevava censure sul punto perché non prospettato nei motivi principali
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Corte ha escluso la fondatezza e l'ammissibilità di alcuni motivi aggiunti ai sensi di tale norma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola il riassunto dei motivi in cassazione; i motivi principali sono stati riassunti ai sensi di tale norma
Sezione Unite, n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Giurisprudenza richiamata: quando è riconosciuto il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, il giudice è esonerato dall'obbligo di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla pronuncia; la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il rischio di reiterazione può essere fondato su condotte concrete di elusione delle misure (irreperibilità, allontanamenti arbitrari dal domicilio) e su comportamenti minacciosi; tali fatti possono giustificare misure cautelari cautelari anche per soggetti senza precedenti.
- La condizione di cittadino extracomunitario privo di valido titolo di soggiorno costituisce elemento utile a comprovare il pericolo di fuga; la mera pendenza di un ricorso per protezione internazionale non equivale a un valido titolo di soggiorno.
- Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione ex art. 274, non è necessario che motivi separatamente sulle probabilità di concessione della sospensione condizionale della pena.
- Motivi nuovi o questioni non sollevate nei motivi principali di impugnazione possono essere dichiarati inammissibili in cassazione se presentati soltanto come motivo aggiunto.
- La semplice eccezione di salute o necessità come giustificazione per un allontanamento deve essere provata e valutata alla stregua degli altri elementi di fatto; non basta l'autodichiarazione di una crisi per escludere esigenze cautelari se sussistono altri indizi contrari.
- La reiterazione di violazioni delle prescrizioni cautelari, se avvenuta in un breve arco temporale, è sintomatica di un rischio attuale e concreto di ricaduta e rafforza la legittimità della misura più restrittiva.
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