Cassazione Penale, Sentenza n. 13484/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1, r.d. 267/1942) per aver conferito un patrimonio immobiliare di notevole valore (€ 2.294.517) nella MRS HOLDING GROUP S.p.A. mediante acquisizione di quote. Il ricorrente deduceva la mancanza del dolo richiesto dalla norma (sosteneva che al momento del conferimento l'impresa individuale non era indebitata e che il fallimento derivò dall'estensione del fallimento della società al socio), l'assenza di pregiudizio per i creditori (beni gravati da ipoteca e valore di mercato superiore al debito garantito) e richiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente ripropositivi di quanto già deciso in appello (c.d. doppia conforme). Ha confermato che il conferimento si è collocato in periodo d'insolvenza e che l'elemento soggettivo del reato (dolo generico) si configura con la volontà consapevole di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia dei creditori, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di recare danno ai creditori. Ha inoltre osservato che la cessione/trasferimento di beni, anche gravati da ipoteca e senza corrispettivo, può integrare bancarotta per distrazione. Quanto alle attenuanti generiche il rigetto è legittimo in mancanza di elementi positivi concretamente allegati dall'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
r.d. n. 267/1942, art. 216, comma 1, n. 1
La norma punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Corte interpreta l'elemento soggettivo come dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio societario una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di recare danno ai creditori.
r.d. n. 267/1942, art. 219
Articolo relativo alle aggravanti; la Corte ha escluso l'applicazione delle aggravanti nel caso concreto
art. 62-bis c.p.
Norma richiamata in relazione alle attenuanti generiche. La Corte rileva che, se la domanda di concessione delle attenuanti non specifica fatti positivi concreti, il diniego è giustificato con il semplice richiamo all'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di € 3.000.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8; d.l. n. 228/2021, art. 16, comma 1 (norme procedurali)
Norme che consentono il trattamento cartolare del procedimento (esame senza udienza orale); la decisione è stata adottata in forma cartolare ai sensi delle disposizioni citate.
Massime di principio
- La cessione o il conferimento di beni societari durante la fase di decozione/insolvenza, anche se gravati da ipoteca o trasferiti senza corrispettivo, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se vi è la consapevole volontà di sottrarre il bene alla funzione di garanzia dei creditori.
- Per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'elemento soggettivo è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento esplicito di danneggiare i creditori, bastando la volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni.
- La semplice riproposizione in cassazione di motivi già trattati e ritenuti infondati in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario allegare e precisare elementi di fatto positivi e specifici che giustifichino il beneficio; generiche affermazioni sulla scarsa gravità o sulla buona condotta processuale sono insufficienti.
- La trascuratezza nell'indicare fatti nuovi o nell'articolare in modo puntuale le censure in cassazione espone il ricorrente al rischio di condanne per spese e sanzioni pecuniarie previste per i ricorsi inammissibili.
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