Sentenza n. 2094/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della: a) Nota prot. n. PG/2024/101115 del 1^ febbraio 2024, a firma del Dirigente dell'Area Infrastrutture e Stradali – Servizio Strade, Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, trasmessa alla ricorrente in riscontro alla istanza/diffida inoltrata in data 22 gennaio 2024; b) in uno con agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono, quali in specie tutti gli eventuali atti e/o provvedimenti di contenuto e data ignoti con cui il Comune di Napoli ha disposto la rimozione dei pali della pubblica illuminazione nella la via Ugo Ricci, dal civico n. 15 a al n. 26, abolendo il servizio di pubblica illuminazione; nonché, ove occorra, per l'accertamento, ex art. 8 c.p.a., della natura di “uso pubblico” della via Ugo Ricci per il suo intero tratto di 130 (centotrenta) metri per la condanna in capo al Comune di Napoli di ripristinare il servizio di illuminazione pubblica del tratto di strada di via Ugo Ricci dal civico n. 15 al civico n. 26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di rigetto della diffida e rimozione dei pali della pubblica illuminazione nel tratto di via Ugo Ricci compreso tra i civici 15 e 26
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Napoli aveva respinto la diffida volta al ripristino dei pali della pubblica illuminazione rimossi lungo un tratto di circa 40 metri di via Ugo Ricci, chiedendo anche l'accertamento della natura di strada privata ad uso pubblico dell'intero tratto di 130 metri e la condanna dell'amministrazione al ripristino del servizio. Ha dedotto, con i primi due motivi, illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che la deliberazione di Giunta comunale n. 3254/2001 aveva classificato l'intera via Ugo Ricci come strada di pertinenza comunale e non era stata annullata né modificata. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto fondare la rimozione dei lampioni su un accertamento incidentale compiuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012, relativo al diverso giudizio sulle ordinanze concernenti la sosta, e privo di efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 8 c.p.a. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del legittimo affidamento maturato in oltre vent'anni di erogazione del servizio di illuminazione pubblica e di qualificazione dell'intera strada come strada privata ad uso pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto infondata la censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto previamente annullare o modificare la deliberazione di Giunta comunale n. 3254/2001. Il Collegio ha affermato di dover prendere atto dell'efficacia vincolante attribuita alla sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012, come ribadita dall'ordinanza cautelare d'appello n. 2708/2024, secondo cui l'uso pubblico della via Ugo Ricci riguarda soltanto i primi 90 metri a partire da via Santo Stefano, mentre il restante tratto di circa 40 metri non presenta le caratteristiche di una strada, non consente il transito tra strade comunali ed è asservito al condominio. Ne consegue che le spese manutentive e le responsabilità relative al tratto residuo gravano sui condomini e che la rimozione dei lampioni non è viziata nei termini dedotti. È stato respinto anche il motivo sul legittimo affidamento, poiché l'efficacia della pronuncia del Consiglio di Stato ostava al riconoscimento di un affidamento tutelabile sulla natura pubblica dell'intero tratto e sulla continuità del servizio comunale. Il TAR ha compensato le spese di lite tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che l'accertamento incidentale sulla natura pubblica della strada non producesse effetti di giudicato; il TAR ha tuttavia ritenuto vincolante, per la controversia, l'accertamento risultante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012, come ribadito in sede cautelare d'appello.
Massime di principio
- L'accertamento giudiziale secondo cui una strada privata è assoggettata a uso pubblico soltanto per una parte del suo tracciato impedisce di considerare pubblica, ai fini degli obblighi manutentivi e dei servizi comunali, la restante porzione asservita a un condominio e priva di collegamento tra strade comunali.
- L'amministrazione può conformare la propria attività successiva alle statuizioni vincolanti derivanti da una precedente pronuncia giudiziale sulla natura pubblica o privata di un tratto viario, anche quando l'atto amministrativo preesistente non sia stato formalmente annullato o modificato.
- Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile sulla natura pubblica di un tratto stradale e sulla continuità dei servizi comunali quando tale qualificazione sia incompatibile con una precedente pronuncia del giudice amministrativo che abbia escluso l'uso pubblico del tratto.
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