Cassazione Civile, Ordinanza n. 32206/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
Nel giudizio originato da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito contro la debitrice principale e il fideiussore, gli opponenti hanno contestato, con l’opposizione, la validità della fideiussione deducendo che alcune clausole fossero il frutto di intese anticoncorrenziali e quindi nulle ai sensi della l. n. 287/1990. Il Tribunale di Matera ha qualificato la domanda come riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione e, ritenendo la controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, ha rimesso le parti al Tribunale di Potenza, sezione specializzata. Riassunta la causa, il Tribunale di Potenza ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio chiedendo di chiarire quale ufficio fosse competente per la domanda di nullità della fideiussione asseritamente derivante da intese anticoncorrenziali. I ricorrenti opponevano sostanzialmente la competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, per il territorio ricompreso nel distretto di Potenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli. Ha applicato l’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, rilevando che la domanda di nullità della fideiussione, proposta in via di azione e non come mera eccezione, rientra nella competenza inderogabile della sezione specializzata di Napoli per le controversie che, secondo i criteri ordinari, sarebbero devolute a uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello di Potenza. La Corte ha inoltre osservato, incidentalmente, che la difesa congiunta del debitore principale e del fideiussore da parte dello stesso avvocato pone un conflitto di interessi, con conseguente nullità della procura, profilo rimesso al giudice della riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 168/2003
"inderogabilmente"; competenza per territorio delle sezioni specializzate in base alla materia oggetto del contendere; per le controversie in tema di nullità dei patti contrattuali "a valle" di intese anticoncorrenziali prevede la competenza per territorio "inderogabile" della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Corte d'appello di Potenza
La domanda di nullità della fideiussione dedotta come frutto di intesa anticoncorrenziale, quando proposta in via di azione, ricade nella competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici del distretto di Potenza.
art. 33 l. 287/1990
È richiamato come base della dedotta nullità derivante dall’intesa anticoncorrenziale.
Massime di principio
- Quando la nullità di una fideiussione è fatta valere come domanda autonoma e non come mera eccezione, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa individuata dalla disciplina speciale sulla distribuzione territoriale.
- Per le controversie relative alla nullità di patti contrattuali "a valle" di intese anticoncorrenziali, la competenza territoriale prevista dall’art. 4 d.lgs. 168/2003 è inderogabile e va verificata in relazione all’ufficio giudiziario che, secondo i criteri ordinari, sarebbe competente per territorio.
- In presenza di difesa congiunta di soggetti le cui posizioni processuali sono in evidente conflitto di interessi, il patrocinio unitario può determinare la nullità della procura, profilo che il giudice del merito deve valutare nel proseguimento del giudizio.
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