Sentenza del 20/05/2016 n. 10457 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di mora e intimazioni di pagamento relativi a diverse annualità d’imposta, notificati a G.B. e M. in qualità di eredi di P.E. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente agli avvisi di mora, ritenendoli carenti di motivazione. La CTR aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che gli avvisi di mora erano atti consequenziali al mancato pagamento di cartelle esattoriali ritualmente notificate al de cuius e divenute definitive per mancata opposizione. In Cassazione G.B. ha dedotto, tra l’altro, la nullità della notifica dell’appello, la prescrizione del credito, l’inosservanza dell’onere probatorio sulle notifiche delle cartelle, la carenza di motivazione degli atti e vizi della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica dell’atto d’appello a G.B. presso il domicilio eletto, poiché P.E. non era mai stato parte del processo e non ricorreva l’ipotesi speciale prevista per la notifica agli eredi della parte deceduta dopo la sentenza di primo grado. L’eccezione di prescrizione è stata ritenuta generica e non adeguatamente formulata né dimostrata quanto alla sua riproposizione in appello. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per quesiti di diritto generici, astratti e non riferiti concretamente alla sentenza impugnata; inoltre, non erano state indicate specificamente le carenze motivazionali e la decisività dei fatti asseritamente trascurati. G.B. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 330, comma 2, c.p.c.
La disciplina particolare della notifica dell’impugnazione agli eredi opera quando la parte è deceduta dopo la notificazione della sentenza di primo grado. Non si applica quando il defunto non è mai stato parte del processo e l’impugnazione riguarda un atto notificato direttamente all’erede.
Art. 2697 c.c.
Riguarda l’onere della prova. Tuttavia, in Cassazione la censura deve essere rivolta contro la sentenza impugnata e deve indicare concretamente quale regola sull’onere probatorio sia stata violata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 65
È stato richiamato in relazione agli obblighi e alle modalità della riscossione nei confronti degli eredi; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. La questione non è stata esaminata nel merito perché il motivo formulato in Cassazione era inammissibile e non collegato adeguatamente alla decisione impugnata.
L. n. 212 del 2000
È stata richiamata con riguardo agli obblighi di motivazione e alle garanzie del contribuente, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non formulata con quesiti specifici e non adeguatamente riferita all’effettivo contenuto della sentenza d’appello.
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
È stato invocato in tema di termini e prescrizione della riscossione tributaria, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata individuazione di una concreta violazione da parte della sentenza impugnata.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel regime temporale applicabile, imponeva quesiti di diritto specifici e, per i vizi di motivazione, un’apposita illustrazione contenente l’individuazione del fatto controverso e la sua decisività. La mancanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare genericamente l’operato dell’Amministrazione: occorre dimostrare quale specifica regola di diritto sia stata violata dalla sentenza impugnata.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono essere concreti, autosufficienti e strettamente collegati alla decisione impugnata; quesiti astratti o teorici possono determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando l’erede riceve personalmente un atto e propone il giudizio in proprio, la notifica dell’impugnazione deve essere effettuata nei suoi confronti e presso il domicilio processuale eletto; non è automaticamente necessaria la disciplina prevista per gli eredi di una parte deceduta.
- La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata, tempestivamente e in modo documentato; se non viene riproposta correttamente nei successivi gradi di giudizio, il giudice dell’impugnazione può non esaminarla.
- La contestazione della motivazione di un atto tributario deve indicare con precisione quali elementi mancano, perché tale carenza impedisce la difesa e come la questione sia stata sottoposta ai giudici di merito.
- Gli avvisi di mora o gli atti consequenziali possono fondarsi su cartelle precedentemente notificate e divenute definitive; in tal caso è essenziale contestare tempestivamente la notifica o la validità delle cartelle prodromiche, non soltanto la motivazione dell’atto successivo.
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