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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34493/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sulla base delle risultanze del registro informatico e del visto del PM. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che le schermate SICID non provassero l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge e che non fosse suo onere dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell’atto; ha inoltre richiamato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha ritenuto il ricorso non fondato anche sotto il profilo dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione era stata decisa dal tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha affermato che l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché comunque risultava decorso anche tale termine lungo, l’opposizione era tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la natura pubblica del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; escluso anche l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione viene sostanzialmente equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente regime impugnatorio affine.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento decisorio e definitivo.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non supera il filtro quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento della Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta irregolarità della comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare l’onere probatorio posto a carico dell’opponente in ordine alla tempestività dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa: la sola indicazione dell’ordinanza impugnata seguita immediatamente dai motivi non è sufficiente a soddisfare l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • La regola sulla tempestività dell’opposizione va letta in coerenza con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione: il giudice di merito non incorre in errore di diritto se dichiara tardiva l’impugnazione perché comunque proposta oltre il termine lungo.
  • Quando un ricorso per cassazione si limita a censurare la valutazione del giudice di merito su una questione già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, esso non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In tema di spese di giustizia, il difetto di comunicazione rituale non impedisce di verificare se l’impugnazione sia comunque tardiva rispetto al termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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