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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11330/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 7 dicembre 2020 ed eseguito il 21 aprile 2021, concernente partecipazioni sociali, azienda, immobile, beni mobili registrati e somme sui conti della società, disposti come misura funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. in relazione ai reati previsti dal d.P.R. n. 309/1990 (artt. 73, comma 1; 74, comma 2; 80, comma 2). La ricorrente ha censurato: 1) l'applicazione della presunzione di intestazione fittizia; 2) la mancata considerazione dell'intervallo temporale tra i fatti contestati e il reato 'spia'; 3) la sproporzione del sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione del Tribunale del riesame, confermando la sussistenza di indizi gravi e convergenti che collegano i beni societari ai proventi dell'attività illecita ascritta ad Angelo Biasoli (data di costituzione della società, modalità di pagamento non documentate, insufficienza del reddito dichiarato della socia in Germania, tempistica della convivenza, mancanza di documentazione sulle provviste per acquisti). I giudici hanno motivato il sequestro sulla base delle risultanze probatorie e non soltanto sulla presunzione derivante dai rapporti personali. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    Norma sulla confisca per sproporzione: utilizzata come fondamento per ritenere che i beni societari possano essere oggetto di sequestro preventivo quale strumento funzionale alla successiva confisca legata ai reati contestati.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti contestate come reato-base ai fini della confisca.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato quale riferimento normativo alle aggravanti/forme delittuose correlate alle imputazioni contestate.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Cita disposizioni sanzionatorie del testo unico sugli stupefacenti pertinenti alle imputazioni a carico del soggetto ritenuto autore dei reati.

  • art. 26 d.lgs. n. 159/2011

    Previsione della presunzione di intestazione fittizia nei casi di trasferimento di beni per eludere misure patrimoniali; la Corte sottolinea che nel caso non è stata invocata la sola presunzione derivante dalla relazione personale, ma si è basata su elementi probatori concreti e gravi.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata in relazione alla nozione di sequestro per sproporzione e alla necessità di valutare la congruità della misura cautelare rispetto al rischio di confisca.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del gravame.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di un sequestro preventivo disposto in funzione di una confisca, è necessario fornire prove documentali concrete e tracciabili dell'origine lecita dei beni (movimenti bancari, ricevute di pagamento, contratti, documenti fiscali) che antecedano e giustifichino l'acquisizione patrimoniale.
  • La mera relazione personale o la convivenza con il soggetto indiziato non è sufficiente a escludere la sussistenza del vincolo tra beni e proventi illeciti se esistono indizi gravi e convergenti; la valutazione è cumulativa e contestuale.
  • Il giudice non deve applicare automaticamente la presunzione di intestazione fittizia: tuttavia, se emergono indizi rilevanti (tempistiche di costituzione della società, modalità di pagamento non documentate, incongruenze reddituali), può legittimamente confermare il sequestro anche senza fondarsi esclusivamente sulla presunzione normativa.
  • In contestazioni di sproporzione è determinante la ricostruzione temporale e documentale: dimostrare che la disponibilità economica e i pagamenti sono precedenti e coerenti con la storia reddituale del ricorrente rafforza la difesa.
  • In fase difensiva è utile produrre elementi che rendano inefficace o meno probante l'accumulo indiziario (estratti conto, buste paga, dichiarazioni fiscali, atti notarili, certificazioni di prestazioni assistenziali), puntando a rompere la connessione fattuale tra l'attività illecita e i beni sequestrati.

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