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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5780/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, adottata all’esito di sopralluogo e verifiche di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore autorizzato)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione. Dalla corrispondenza intercorsa con la ASL risultava che, dopo il sopralluogo e le verifiche di conformità, era stata richiesta una mera sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41 del 2003, e non la revoca dell’autorizzazione. Il gravame censurava quindi, quanto meno in sede cautelare, l’applicazione della misura più afflittiva in assenza di adeguata motivazione e in difformità rispetto alla misura richiesta nell’ambito delle verifiche amministrative e sanitarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ravvisato prima facie profili di fondatezza del gravame perché la corrispondenza con la ASL evidenziava la richiesta di una mera sospensione dell’attività, mentre il provvedimento impugnato non conteneva alcun elemento motivazionale idoneo a giustificare il ricorso all’opzione più afflittiva della revoca dell’autorizzazione. La valutazione è stata formulata senza pregiudicare le successive determinazioni dell’Unione dei Comuni sulla conformità degli interventi di messa a norma eventualmente eseguiti nel frattempo. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2003, n. 41

    mera sospensione dell’attività

    La disposizione è stata richiamata quale base della misura meno afflittiva della sospensione dell’attività, ritenuta coerente con quanto richiesto all’esito del sopralluogo e delle verifiche di conformità.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    L’accoglimento della domanda cautelare comporta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale disciplina dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando, all’esito di un sopralluogo e delle verifiche di conformità, l’amministrazione sanitaria o competente abbia richiesto la sospensione dell’attività, l’adozione della più afflittiva revoca dell’autorizzazione richiede una specifica motivazione sulle ragioni che ne giustificano l’applicazione.
  • In sede cautelare, l’assenza nel provvedimento di revoca di elementi motivazionali idonei a spiegare il passaggio dalla sospensione alla revoca integra un prima facie profilo di fondatezza del gravame e può giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto.
  • L’accoglimento della tutela cautelare non pregiudica il successivo esercizio del potere amministrativo in ordine alla conformità degli interventi di messa a norma eventualmente eseguiti nelle more del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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