Sentenza n. 7876/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su una pregressa indagine per violenza sessuale successivamente archiviata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che l'unica vicenda penale a suo carico consisteva in una mera notizia di reato, archiviata con decreto del G.I.P. nel 2012, e che tale vicenda non avrebbe potuto sorreggere il diniego, anche perché il reato non rientrerebbe tra quelli ostativi previsti dall'art. 6 della legge n. 91/1992. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente la sua condotta complessiva, la residenza ultradecennale e il pieno inserimento economico e sociale in Italia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 riguarda la diversa ipotesi della cittadinanza per matrimonio, mentre la domanda era stata proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), relativo alla cittadinanza per residenza. Quest'ultima disposizione attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto alla concessione. La valutazione deve riguardare l'integrazione del richiedente, la sua affidabilità e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione potesse valorizzare anche una vicenda penale non sfociata in condanna, purché inserita in una valutazione prognostica complessiva e non utilizzata per affermare una responsabilità penale. L'archiviazione era stata considerata nel provvedimento, ma risultava motivata dal mancato superamento del ragionevole dubbio e non dall'accertata estraneità del richiedente ai fatti. La gravità della contestazione, relativa alla violenza sessuale, è stata ritenuta idonea a incidere sulla valutazione di affidabilità e sull'interesse pubblico alla concessione dello status civitatis. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato, nonché non illogico, irragionevole o sproporzionato. Il sindacato giurisdizionale, trattandosi di atto di alta amministrazione, resta limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati meri presupposti ordinari, non sufficienti a superare il giudizio negativo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La residenza legale in Italia per almeno dieci anni costituisce il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, ma la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
La disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non è applicabile direttamente alla domanda di cittadinanza per residenza; tuttavia, la gravità dei reati contemplati dalla norma può costituire un parametro di valutazione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego consente all'interessato di presentare osservazioni, che devono essere considerate dall'Amministrazione nell'adozione del provvedimento finale.
art. 609-bis c.p.
La gravità della fattispecie di violenza sessuale, anche in assenza di condanna penale, può essere valorizzata nell'ambito della valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione: il periodo minimo di residenza abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può considerare anche vicende penali non sfociate in condanna, comprese denunce o procedimenti archiviati, purché le utilizzi non per affermare una responsabilità penale, ma per formulare una valutazione prognostica sull'affidabilità, sulla personalità e sull'integrazione del richiedente.
- L'archiviazione di un procedimento penale non impedisce di valorizzare amministrativamente la relativa vicenda quando l'archiviazione sia dipesa dal mancato raggiungimento dello standard probatorio necessario per sostenere l'accusa e non dall'accertata estraneità dell'interessato ai fatti.
- Il diniego di cittadinanza fondato su elementi di possibile inaffidabilità è legittimo se sorretto da un'istruttoria sufficiente e da una motivazione logica, coerente e ragionevole; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
- Ai fini della cittadinanza per naturalizzazione, la residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale costituiscono presupposti ordinari della domanda e non sono, da soli, sufficienti a imporre l'accoglimento quando emergano elementi negativi relativi all'affidabilità del richiedente.
- Nella concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può adottare una valutazione cautelare e prognostica volta a prevenire rischi per i valori fondamentali della convivenza sociale e dell'ordine pubblico, purché il giudizio sia fondato su elementi concreti e non manifestamente irragionevole o sproporzionato.
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