Cassazione Penale, Ordinanza n. 10547/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata perché l'unico motivo, relativo alla motivazione sulla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 luglio 2024 deducendo, con l'unico motivo, il difetto di motivazione sulla commisurazione della pena. In particolare, ha contestato la graduazione del trattamento sanzionatorio e la determinazione della pena base, nonché gli aumenti e le diminuzioni correlati alle circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p., e che nel caso concreto il giudice di merito aveva adeguatamente motivato richiamando i numerosi precedenti penali e l'assenza di resipiscenza dell'imputato. È stata quindi esclusa la possibilità di ottenere in cassazione una nuova valutazione della congruità della pena in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la commisurazione della pena in base agli elementi rilevanti del fatto e della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la congruità della pena per ottenere una nuova valutazione del merito, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami elementi specifici ritenuti decisivi o rilevanti, come i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di segni di resipiscenza.
- Il difetto di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria non sussiste quando la sentenza impugnata espliciti in modo congruo le ragioni della scelta del trattamento punitivo.
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