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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza del 19 luglio 2024, con la quale aveva chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo che il datore di lavoro indicato nella domanda di nulla osta si era reso indisponibile all’assunzione. Deduceva la violazione della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adottato un provvedimento espresso entro il termine previsto, nonostante le diffide, e che il reperimento di una nuova occupazione giustificasse il rilascio del titolo. Nelle more, la Prefettura aveva adottato e notificato il provvedimento dell’11 marzo 2026, con cui aveva revocato il nulla osta rilasciato mediante silenzio-assenso e negato il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, deducendo: violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, delle circolari ministeriali del 20 agosto 2007 e del 7 luglio 2006, dell’art. 42 d.l. 73/2022 e dell’art. 21-quinquies l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà. Contestava che la revoca fosse fondata sul disconoscimento, da parte del legale rappresentante della società e del professionista, rispettivamente, della domanda di nulla osta e delle asseverazioni, trattandosi di circostanze estranee alla propria sfera soggettiva e in assenza di colpa. Deduceva inoltre la violazione del legittimo affidamento e il mancato esame della propria permanenza in Italia, dell’inserimento sociale ed economico e della nuova attività lavorativa reperita. Infine, lamentava che l’Amministrazione avrebbe dovuto accorgersi già in sede istruttoria dell’elevato numero di richieste di nulla osta presentate dal datore di lavoro.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio, poiché nelle more l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti. Ha poi rigettato questi ultimi, ritenendoli manifestamente infondati. La revoca del nulla osta è stata qualificata come atto dovuto e vincolato: il legale rappresentante della società aveva denunciato la sostituzione di persona e disconosciuto la domanda di assunzione, mentre il professionista aveva disconosciuto la sottoscrizione delle asseverazioni. Tali circostanze integrano una falsità documentale e attivano l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, secondo cui il nulla osta è rifiutato quando i documenti siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti. È stato ritenuto legittimo anche il diniego del permesso per attesa occupazione. L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 consente tale titolo quando un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e lo straniero sia già titolare di un permesso da rinnovare, ma il rinnovo non sia possibile per causa imputabile al datore di lavoro. Nel caso concreto non era mai sorto alcun rapporto di lavoro, poiché il datore apparente aveva disconosciuto la domanda di nulla osta. L’assenza di dolo o colpa del lavoratore non è stata ritenuta decisiva, rilevando la legalità oggettiva della posizione dello straniero. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non può derogare alla legge ed è stata inoltre considerata inattuale, anche alla luce delle modifiche normative intervenute. La nuova offerta di lavoro non può essere valorizzata per rilasciare il permesso, perché ciò introdurrebbe una sanatoria non prevista dalla legge per una posizione di irregolare presenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori, previa compensazione parziale di un terzo.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile dopo l’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso; l’art. 117 c.p.a. ha inoltre consentito la trattazione dei motivi aggiunti secondo il rito convertito.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia sui motivi aggiunti è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato … se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti.

    Il disconoscimento della domanda di nulla osta e delle asseverazioni, riconducibile a falsità documentale, rende vincolata la revoca o il rifiuto del nulla osta.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone l’instaurazione valida di un rapporto di lavoro e l’esistenza di un titolo di soggiorno da rinnovare, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro; non è sufficiente la mera incolpevolezza dello straniero né una successiva offerta lavorativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione trasmessa dalla Prefettura è stata qualificata nell’ambito del procedimento di revoca e della valutazione della richiesta di permesso, senza che ciò impedisse l’adozione del successivo provvedimento espresso.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La censura fondata sulla revoca non è stata accolta, poiché il potere esercitato dalla Prefettura è stato ricondotto alla revoca vincolata del nulla osta conseguente alla falsità documentale.

  • art. 1 d.l. 34/2020

    La sanatoria delle posizioni di irregolare presenza richiede una specifica previsione normativa; non può essere introdotta in via interpretativa mediante il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Quando la domanda di nulla osta al lavoro e le asseverazioni necessarie risultino disconosciute dai soggetti cui sono formalmente riferibili, con conseguente emersione di falsità documentale o frode, il rifiuto o la revoca del nulla osta costituisce esercizio di un potere vincolato ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che lo straniero disponga di un titolo di soggiorno da rinnovare, il cui rinnovo sia impedito da una causa imputabile al datore di lavoro; non è sufficiente che il lavoratore sia estraneo alle irregolarità della procedura di ingresso.
  • La mera incolpevolezza dello straniero rispetto alla falsità o all’inesistenza della domanda di nulla osta non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché rileva la legalità oggettiva della posizione amministrativa e non l’assenza di dolo o colpa.
  • Le circolari amministrative non possono derogare alle disposizioni legislative sopravvenute o introdurre ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
  • La sopravvenuta disponibilità di un nuovo datore di lavoro non può essere utilizzata per regolarizzare, in via interpretativa, una posizione di soggiorno irregolare quando manchi una specifica previsione legislativa di sanatoria.
  • Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla domanda; l’eventuale contestazione dell’atto sopravvenuto deve essere proposta con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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