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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33466/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. proposto contro il rigetto, da parte della Corte d'appello di Firenze, dell'istanza di restituzione di numerosi oggetti sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento penale a carico del marito. Contestava la non appellabilità autonoma dell'ordinanza di rigetto e deduceva violazione degli artt. 253, 263 e 322-bis c.p.p., degli artt. 27 e 42 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU e dell'art. 111 Cost., invocando orientamenti giurisprudenziali contrari e chiedendo eventualmente il rilievo alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite (camera di consiglio del 19/01/2023) che ha già stabilito che la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio adottata dal giudice dell'udienza preliminare non è impugnabile dall'interessato né mediante appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. né mediante ricorso diretto per cassazione, potendo essere dedotta solo unitamente all'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ma non è stata irrogata la sanzione a favore della cassa delle ammende in considerazione dell'adesione a un orientamento giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    L'art. 322-bis, relativo all'appello cautelare, non si applica per consentire al terzo la impugnazione autonoma dell'ordinanza di rigetto della restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio; secondo le Sezioni Unite tale ordinanza non è impugnabile con questo mezzo

  • art. 586 c.p.p.

    Regola generale secondo cui le questioni connesse alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio devono essere dedotte unitamente all'impugnazione della sentenza e non come provvedimento autonomo

  • art. 325 c.p.p.

    Disposizione invocata per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che, anche sotto questo profilo, la decisione di rigetto del dissequestro non sia autonomamente impugnabile

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme sui beni sequestrati; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'interpretazione di questa disciplina rispetto all'impugnabilità

  • art. 263 c.p.p.

    Norma sulla richiesta di restituzione dei beni; le questioni derivate dal suo rigetto devono seguire la regola dell'impugnazione con la sentenza (art. 586) e non l'appello cautelare

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso dichiarato inammissibile; applicata alla ricorrente

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per evidenziare la partecipazione del terzo nel processo di cognizione; la Corte ha osservato che tale partecipazione non equivale a riconoscere una impugnabilità autonoma immediata

  • art. 111 Cost.

    Articolo invocato in tema di tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che la regola processuale sull'impugnabilità non violi il diritto a un ricorso effettivo nella fattispecie considerata

  • art. 27 Cost. e art. 42 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in funzione di garanzie costituzionali (responsabilità penale, tutela della proprietà); la Corte non ha ritenuto che la tutela offerta dal sistema processuale fosse incompatibile con tali principi nella fattispecie

  • art. 1 Primo Protocollo CEDU

    Richiamato in tema di diritto di proprietà; la Corte, conformemente alla soluzione delle Sezioni Unite, non ha ritenuto che l'impossibilità di impugnare immediatamente l'ordinanza costituisca violazione della CEDU nella situazione posta

Massime di principio

  • La decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio adottata nel corso del procedimento non è impugnabile autonomamente né con l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. né con ricorso diretto in Cassazione; il rimedio è l'impugnazione unitamente alla sentenza (art. 586 c.p.p.)
  • Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito un principio di diritto vincolante in senso non appellabile per tali ordini di rigetto, riducendo la possibilità per il terzo estraneo di ottenere un rimedio immediato
  • La partecipazione del terzo al processo di cognizione (es. ex art. 104-bis disp. att.) non implica automaticamente l'attribuzione di un particolare mezzo di impugnazione diverso da quelli espressamente previsti dal codice
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tuttavia l'adesione a un orientamento giurisprudenziale esistente può escludere la pronuncia della sanzione a favore della cassa delle ammende
  • Chi intenda tutelare tempestivamente diritti di proprieta' su beni sottoposti a sequestro probatorio dovrebbe valutare: a) soluzioni interlocutorie nell'ambito del procedimento (es. istanze documentate al giudice) e b) la possibilità di dedurre la questione nell'impugnazione della sentenza, pianificando l'azione in funzione della regola dell'impugnabilità
  • La giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite possono modificare o chiarire l'orientamento; quindi, in presenza di contrasti giurisprudenziali, è opportuno segnalare espressamente la questione alle Sezioni Unite o valutare ricorsi basati su profili costituzionali molto specifici

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