Sentenza del 12/07/2018 n. 5008 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Reddito d'impresa - Scostamento - Studi di settore - Perdite - Incremento capacità produttiva - Prove - Assenza - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Le perdite dichiarate non impediscono, di per sé, l'applicazione degli studi di settore quando l'impresa abbia incrementato la propria capacità produttiva e non fornisca prove concrete e specifiche idonee a giustificare lo scostamento dai ricavi o compensi risultanti dall'applicazione dello studio. L'accertamento è quindi rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che le perdite dichiarate nel periodo d'imposta rendessero inapplicabile o comunque inattendibile il risultato dello studio. La controversia riguardava, in particolare, se la situazione di perdita fosse sufficiente a escludere l'utilizzo degli studi di settore, nonostante l'incremento della capacità produttiva dell'impresa.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento anche nei confronti di un'impresa che abbia dichiarato perdite, purché lo scostamento emerga dai parametri applicabili e il contribuente non dimostri elementi specifici e documentati che ne giustifichino l'inattendibilità nel caso concreto.
Disciplina dell'accertamento analitico-induttivo mediante studi di settore
La presenza di perdite non determina automaticamente l'inapplicabilità dello studio di settore. Assume rilievo la complessiva situazione economica e produttiva dell'impresa, compreso l'incremento della capacità produttiva, valutata insieme alle prove offerte dal contribuente.
Massime di principio
- La dichiarazione di una perdita non esclude automaticamente l'applicazione degli studi di settore né rende di per sé illegittimo l'accertamento.
- Quando l'impresa aumenta la propria capacità produttiva, deve fornire spiegazioni e documentazione puntuali sulle ragioni delle perdite o dello scostamento dai risultati standard.
- Gli studi di settore non operano in modo completamente automatico: l'accertamento deve essere collegato alla situazione concreta e il contribuente può contrastarlo mediante elementi probatori specifici, coerenti e verificabili.
- In assenza di prove idonee a dimostrare circostanze eccezionali, l'Amministrazione può ritenere significativo lo scostamento dai ricavi presunti anche in presenza di risultati economici negativi.
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