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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ingiunzione fiscale con cui il Comune di Varazze pretendeva Euro 37.746,51 per canoni di fognatura, raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue relativi ai periodi ottobre 1996-giugno 1997 e ottobre-dicembre 1997. Ha sostenuto principalmente che, trattandosi di un tributo locale, la riscossione dovesse avvenire mediante ruolo, previa notificazione di un valido avviso di accertamento, e non tramite ingiunzione fiscale. Ha inoltre contestato il mancato rispetto del termine triennale di decadenza per l'accertamento, l'assenza di un valido atto autoritativo del Comune, la propria soggettività passiva e la correttezza del calcolo degli importi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale relativamente alle censure sulla modalità di riscossione e sul mancato rispetto del termine triennale di decadenza, rigettando il motivo relativo al giudicato esterno e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Ha stabilito che, per il periodo considerato, il canone aveva natura tributaria e che il rinvio alle modalità di riscossione del canone dell'acqua non eliminava la necessità di un autonomo accertamento autoritativo da parte dell'ente impositore. L'avvio del procedimento monitorio da parte della società Acquedotto di Savona S.p.A., che non era ente impositore né concessionaria della riscossione del Comune, non poteva valere come atto di accertamento. Poiché il primo atto del Comune era l'ingiunzione notificata nel settembre 2004, essa era tardiva rispetto al termine triennale previsto dall'art. 290 T.U.F.L. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio sul merito e l'originario ricorso della società contro l'ingiunzione è stato accolto. Il ricorso incidentale del Comune è stato rigettato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 17, commi 5 e 8

    "per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua"; il comma 8 prevedeva l'applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza locale, in quanto compatibili, e la riscossione secondo il D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 68 e 69, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

    Il rinvio alle modalità di riscossione del canone dell'acqua riguarda la fase della riscossione e non deroga alla distinta necessità di un valido accertamento tributario. Anche per chi si approvvigiona esclusivamente dall'acquedotto pubblico deve essere rispettata la disciplina generale dell'accertamento dei tributi locali.

  • R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 290 (T.U.F.L.)

    "i ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due anni precedenti".

    La norma è stata interpretata come fonte di un termine triennale, perentorio e decadenziale per l'accertamento del tributo. Il termine non può essere salvato da atti provenienti da soggetti privi del potere impositivo.

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 68 e 69

    Per i canoni aventi natura tributaria, tali disposizioni individuavano la riscossione mediante ruolo, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2

    L'ingiunzione fiscale non poteva essere utilizzata per sostituire l'accertamento tributario e la procedura di riscossione prevista dalla disciplina speciale applicabile al periodo controverso.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28

    "A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa".

    Dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo ha perso, in linea generale, la natura tributaria; tuttavia la controversia esaminata riguardava periodi precedenti e quindi restava soggetta alla disciplina tributaria allora vigente.

  • D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 62, 63 e 65

    La disciplina ha previsto l'abrogazione della normativa precedente e, transitoriamente, la conservazione dell'applicazione del canone ai presupposti anteriori all'abrogazione, con riferimento anche alle regole di accertamento e riscossione.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24

    La soppressione del differimento previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999 ha comportato che, fino al 3 ottobre 2000, il canone di fognatura e depurazione restasse un tributo, mentre successivamente operasse la nuova natura tariffaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 57

    Le controversie relative ai canoni aventi natura tributaria fino al 3 ottobre 2000 rientravano nella giurisdizione tributaria. L'eccezione di giudicato esterno, non proposta tempestivamente in primo grado, è stata considerata nuova e quindi inammissibile in appello.

Massime di principio

  • Quando una pretesa ha natura tributaria, occorre distinguere nettamente tra accertamento e riscossione: un atto utile alla riscossione non sostituisce necessariamente il preventivo accertamento autoritativo.
  • Il termine di decadenza per l'accertamento deve essere rispettato dall'ente titolare del potere impositivo. Un'azione giudiziaria promossa da un concessionario del servizio, ma non dell'accertamento o della riscossione tributaria, non interrompe né sostituisce tale termine.
  • La qualificazione giuridica del prelievo va verificata in base al periodo temporale cui si riferisce, perché modifiche legislative successive possono trasformare un tributo in tariffa senza incidere automaticamente sui periodi precedenti.
  • Il rinvio a procedure previste per un'altra entrata non comporta una deroga integrale alla disciplina tributaria: deve essere interpretato limitatamente alla fase espressamente richiamata e in coordinamento con le norme sull'accertamento.
  • Il giudicato formatosi in una causa tra contribuente e soggetto gestore del servizio non è automaticamente opponibile all'ente impositore se manca l'identità delle parti e il gestore non agiva quale rappresentante o concessionario dell'ente.
  • Le contestazioni relative alla soggettività passiva e alla quantificazione del tributo devono essere esaminate tempestivamente e adeguatamente documentate; tuttavia, se l'atto impositivo è decaduto, l'accertamento della tardività può essere decisivo per l'annullamento dell'intera pretesa.

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