Sentenza n. 7588/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, III Sez. Lav., n. 9432/2024, pubblicata in data 25/09/2024 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 9432/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 9432/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per il valore complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dall'Amministrazione, alla quale incombeva l'onere di dimostrare l'adempimento; il Ministero, rimasto sostanzialmente inerte, non ha fornito prova o chiarimenti contrari. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato nel titolo giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha rigettato le ulteriori domande, non ravvisando allo stato i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. né per l'applicazione di penalità di mora, riservate a una successiva eventuale richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta Elettronica del docente
È la disposizione sulla quale si fondava il diritto alla Carta elettronica del docente già accertato dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla notificazione del titolo, presupposto per la proponibilità dell'ottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha escluso allo stato i presupposti per la condanna richiesta ai sensi di tale disposizione, riservando ogni eventuale ulteriore valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione che deduce o intende dimostrare l'avvenuto adempimento l'onere di fornire prova dell'esecuzione del giudicato e i relativi chiarimenti; in mancanza, l'allegato inadempimento del creditore può essere accolto.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati nel titolo giudiziale.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che intervenga su richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta e l'ordine di esecuzione non comportano automaticamente la condanna a penalità di mora o alle ulteriori misure previste dall'art. 112, comma 3, c.p.a., che richiedono una specifica valutazione dei relativi presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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