Sentenza n. 1364/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento a) dell’informativa antimafia di carattere interdittivo, provvedimento artt. 83-bis, 84, 89-bis e 91 del D.lgs. n. 159/2011, Prot. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. (Prot. Interno n. -OMISSIS-), del -OMISSIS- - notificato a mezzo PEC in data 16.07.2025 – con cui la Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – ha contestato alla società -OMISSIS-, (C.F. e P.IVA -OMISSIS-), il rigetto della istanza di iscrizione nella White List della Prefettura di Torino e la contestuale cancellazione della stessa società dall’elenco delle imprese iscritte, per la sussistenza del pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima impresa; b) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. n. 159/2011, Prot. n. -OMISSIS- Area I bis - Ant. (Prot. Uscita n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- della Prefettura di Torino e notificata in pari data; c) ove e per quanto lesivo, del verbale della riunione del Gruppo Provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici e G.I.C. del -OMISSIS-di protocollo sconosciuto e mai notificato alla ricorrente e da quest’ultima conosciuto solo a seguito di accesso agli atti ex L. n. 241/1990; d) ove e per quanto lesivi, delle risultanze processuali, investigative e dei rispettivi atti d’ufficio di protocollo e contenuto sconosciuti e mai notificati o resi noti alla ricorrente e da quest’ultima conosciuti solo per relationem in quanto richiamati nella informativa antimafia della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo; e) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati e che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti, ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalla Prefettura di Torino, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione alla procedura di diniego iscrizione in White List e di interdittiva antimafia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informativa antimafia interdittiva con contestuale rigetto dell'istanza di iscrizione e cancellazione dalla White List, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio, costituito da poco tempo e operante nell'edilizia, ha impugnato l'informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Torino, deducendo la violazione degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che l'interdittiva richiedesse elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il mero sospetto, e ha contestato il rilievo attribuito a un precedente penale risalente dell'amministratore, ritenuto non qualificabile come reato-spia. Ha inoltre denunciato che la Prefettura si sarebbe limitata a riprodurre un'interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti di altro consorzio, senza autonoma istruttoria e valutazione, fondando il giudizio su remoti rapporti di parentela e dando luogo a una vietata responsabilità per parentela. Sono state dedotte anche la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, per omessa valutazione preliminare delle misure di prevenzione collaborativa, nonché l'illegittimo ricorso alla cosiddetta teoria dei sei gradi di separazione. La parte ha infine contestato l'insufficiente accesso agli atti e l'omissione di parti del verbale del Gruppo Interforze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il consorzio alle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva antimafia è una misura cautelare e preventiva di massima anticipazione, per la quale non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa né un fatto singolo e specifico, essendo sufficiente un insieme di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, attraverso una valutazione prognostica complessiva e non atomistica, non risulti illogico o inattendibile il pericolo di ingerenza mafiosa. Ha ritenuto non decisivo, isolatamente considerato, il precedente penale dell'amministratore, risalente e non qualificabile come reato-spia, ma lo ha valutato insieme agli ulteriori elementi. In particolare, ha considerato rilevanti la costituzione del nuovo consorzio a Torino pochi mesi dopo il diniego di iscrizione alla White List del precedente consorzio con sede a Reggio Emilia, l'identità delle figure apicali, la permanenza della residenza dell'amministratore nella precedente sede e la continuità dell'attività imprenditoriale. Il richiamo all'interdittiva della Prefettura di Reggio Emilia non è stato ritenuto un mero copia-incolla illegittimo, poiché l'identità degli organi direttivi costituiva un elemento essenziale per verificare la continuità tra le due strutture. Il TAR ha inoltre ritenuto significativa la fitta rete di rapporti di parentela e affinità con soggetti gravati da precedenti penali, misure di prevenzione, sequestri e provvedimenti antimafia, giudicandola idonea a delineare una gestione familiare e una regia collettiva di tipo clanico. Ha precisato che i rapporti parentali possono assumere rilievo quando, per intensità e collegamento con gli altri elementi, rendano plausibile il condizionamento criminale, mentre non è sufficiente il solo cognome o una parentela isolata. La censura relativa all'art. 94-bis è stata disattesa, in quanto il quadro complessivo legittimava l'interdittiva. Quanto al contraddittorio procedimentale, il TAR ha ritenuto che esso fosse stato comunque assicurato e, in ogni caso, che un'ulteriore partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, applicando l'art. 21-octies della l. 241/1990.
Norme richiamate
artt. 83-bis, 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Disciplinano i controlli antimafia e l'informativa antimafia interdittiva; la misura può essere adottata sulla base di elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione, senza necessità di provare l'infiltrazione già avvenuta.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Riguarda la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'informazione antimafia e le garanzie partecipative del destinatario.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure di prevenzione collaborativa; la sentenza richiama la necessità di considerare la proporzionalità della risposta amministrativa, ma ritiene legittima l'interdittiva alla luce della gravità e della consistenza del quadro indiziario.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio relativo alle garanzie partecipative non determina l'annullamento quando risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il TAR ha ritenuto tale condizione sussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone citate nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura cautelare e preventiva di massima anticipazione: non richiede la prova dell'infiltrazione mafiosa già realizzata né di un fatto singolo e specifico, ma un insieme di elementi sintomatico-presuntivi che renda non illogico o inattendibile il pericolo di ingerenza criminale, secondo una valutazione prognostica complessiva e non atomistica.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione deve fondarsi su elementi concretamente individuati; il mero richiamo a un cognome o a una parentela, isolatamente considerati, non è sufficiente, mentre i rapporti familiari possono assumere rilievo quando, per intensità e connessione con ulteriori circostanze, delineino una gestione familiare e una regia collettiva dell'impresa riconducibile a modalità claniche.
- La continuità tra imprese può essere desunta, anche con riferimento a soggetti formalmente distinti, dall'identità delle figure apicali, dalla prossimità temporale tra la costituzione della nuova impresa e l'interdittiva della precedente, dalla coincidenza dell'oggetto sociale e da altri elementi organizzativi e personali convergenti.
- Il richiamo, nell'interdittiva, a una precedente istruttoria prefettizia non integra di per sé difetto di motivazione o di istruttoria quando l'amministrazione individui ragioni concrete di continuità soggettiva e organizzativa e utilizzi quel precedente come parte di una valutazione autonoma del rischio riferita alla nuova impresa.
- Il vizio concernente la partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento quando l'amministrazione abbia comunque acquisito le difese dell'interessato e il giudice accerti che, anche mediante un'ulteriore partecipazione, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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