Cassazione Penale, Sentenza n. 9386/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 388, comma 2, c.p., sostenendo però che la Corte aveva erroneamente applicato la fattispecie di cui all'art. 388 c.p. nel caso di un ordine giudiziale che imponeva la riattivazione di una pompa condominiale. La difesa ha dedotto che l'ordine era un facere fungibile eseguibile con mezzi coercitivi (esecuzione forzata), sicché la mancata esecuzione non poteva integrare il reato previsto dall'art. 388 c.p., applicabile solo quando l'obbligo sia coattivamente ineseguibile e richieda la collaborazione dell'obbligato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che l'ordine di riattivazione della pompa fosse un ordine fungibile eseguibile con strumenti di esecuzione forzata e che, per consolidata giurisprudenza, il rifiuto meramente formale di ottemperare a provvedimenti giudiziali non integra il reato di cui all'art. 388 c.p. se l'obbligo è coercibilmente eseguibile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; sono state quindi annullate anche le statuizioni risarcitorie disposte a favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
La norma tutela l'effettività della giurisdizione e punisce l'inottemperanza a provvedimenti giudiziali solo quando l'adempimento non sia coercibilmente eseguibile e richieda la collaborazione dell'obbligato; non si applica quando l'ordine è un facere fungibile eseguibile con strumenti di esecuzione forzata
Sez. U, n. 36692 del 27/9/2007 (Vuocolo)
Giurisprudenza consolidata che chiarisce che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali non è penalmente rilevante se è possibile l'esecuzione forzata; l'interesse tutelato è l'effettività della giurisdizione, non l'autorità astratta del provvedimento
Sez.6, n. 11952 del 1/2/2017 (Travaglianti)
Conferma il principio che l'art. 388 c.p. richiede la coattiva ineseguibilità dell'obbligo e che la fattispecie non si applica agli ordini fungibili eseguibili d'ufficio
Massime di principio
- L'art. 388 c.p. va interpretato restrittivamente: è applicabile solo se l'ordine giudiziale non è coercibilmente eseguibile e richiede la collaborazione attiva dell'obbligato
- Se l'obbligo imposto dal provvedimento è un facere fungibile ed è eseguibile mediante esecuzione forzata o altre misure coercitive, l'inottemperanza non integra automaticamente reato e la via corretta è l'esecuzione forzata o i rimedi in sede civile
- In procedimenti penali con decisioni civili incidentali (domande risarcitorie), l'annullamento della responsabilità penale per non sussistenza del fatto può comportare l'annullamento delle statuizioni civili rese nel processo penale
- La difesa in casi analoghi dovrebbe documentare la fungibilità dell'obbligo e la disponibilità di mezzi di esecuzione forzata; l'accertamento giudiziario deve valutare la coattività dell'ordine prima di applicare l'art. 388 c.p.
- Il pubblico ministero e il giudice devono accertare preventivamente se l'interesse costituzionale all'effettività della giurisdizione sia leso in modo irreparabile o se è invece possibile ottenere l'esecuzione mediante strumenti coercitivi non penali
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