Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) omissione dell'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e quindi nullità dell'ordinanza di aggravamento; 2) mancata indicazione delle esigenze cautelari specifiche (si faceva riferimento solo a esigenze già ravvisate); 3) carenza di motivazione e travisamento dei fatti rispetto alle condotte addebitate (si rilevava che l'indagato seguiva un programma terapeutico e che le relazioni dei servizi sociali non contestavano azioni specifiche dell'indagato); 4) mancata valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto all'aggravamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: in caso di aggravamento della misura per violazione delle prescrizioni il giudice esercita un potere discrezionale valutando gravità e circostanze della violazione; non è richiesta una rinnovata valutazione della gravità indiziaria. Il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'aggravamento valorizzando violazioni e condotte violente o aggressive connesse al contesto comunitario in cui l'indagato e il suo nucleo familiare erano inseriti. La terza censura è stata considerata generica e priva di elementi a supporto del presunto travisamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
Consente l'aggravamento della misura cautelare in caso di trasgressione alle prescrizioni; attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutare se la violazione renda manifesta l'inidoneità della misura in atto a fronteggiare le esigenze cautelari.
art. 299 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione 'in peius' della misura quando emergono nuove esigenze cautelari; l'inasprimento può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto.
art. 274 lett. c cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di giudizio di inaffidabilità ai fini delle esigenze cautelari; utilizzato per giustificare il fondamento dell'aggravamento sulla base di comportamenti sintomatici di accresciuta pericolosità sociale.
Principio di tassatività in tema di trasgressione alle prescrizioni (giurisprudenza citata)
Le inosservanze che possono giustificare l'aggravamento sono solo quelle previste espressamente; non ogni condotta generica elusiva della finalità della misura può essere considerata trasgressione rilevante senza riferimento alle prescrizioni specifiche imposte.
Giurisprudenza di riferimento (sentenze di legittimità citate)
La Corte richiama precedenti secondo cui il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, se motivato adeguatamente, non sindacabile in sede di legittimità; e che la sostituzione della misura rientra nella discrezionalità giudiziale dopo valutazione delle circostanze della violazione.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare per violazione delle prescrizioni si basa sul potere discrezionale del giudice di merito che valuta la gravità e le circostanze della violazione; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- Non è necessaria una nuova, completa valutazione della gravità indiziaria quando l'aggravamento è disposto per trasgressione alle prescrizioni: l'attenzione è posta sull'inosservanza e sulla sua attinenza all'inidoneità della misura vigente.
- Le censure generiche di carenza motivazionale o di travisamento dei fatti richiedono che il ricorrente indichi elementi specifici da cui emergerebbe l'errore; altrimenti sono destinate a essere dichiarate infondate.
- Per il principio di tassatività, solo le inosservanze delle prescrizioni espressamente imposte rientrano nell'ambito dell'art. 276; occorre quindi verificare la corrispondenza tra la condotta contestata e gli obblighi specifici violati.
- La valutazione circa l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto all'aggravamento è dentro la discrezionalità del giudice; l'onere del ricorrente è dimostrare in modo concreto l'errore motivazionale o l'esistenza di alternative effettive e idonee.
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