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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) omissione dell'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e quindi nullità dell'ordinanza di aggravamento; 2) mancata indicazione delle esigenze cautelari specifiche (si faceva riferimento solo a esigenze già ravvisate); 3) carenza di motivazione e travisamento dei fatti rispetto alle condotte addebitate (si rilevava che l'indagato seguiva un programma terapeutico e che le relazioni dei servizi sociali non contestavano azioni specifiche dell'indagato); 4) mancata valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto all'aggravamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: in caso di aggravamento della misura per violazione delle prescrizioni il giudice esercita un potere discrezionale valutando gravità e circostanze della violazione; non è richiesta una rinnovata valutazione della gravità indiziaria. Il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'aggravamento valorizzando violazioni e condotte violente o aggressive connesse al contesto comunitario in cui l'indagato e il suo nucleo familiare erano inseriti. La terza censura è stata considerata generica e priva di elementi a supporto del presunto travisamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente l'aggravamento della misura cautelare in caso di trasgressione alle prescrizioni; attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutare se la violazione renda manifesta l'inidoneità della misura in atto a fronteggiare le esigenze cautelari.

  • art. 299 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la sostituzione 'in peius' della misura quando emergono nuove esigenze cautelari; l'inasprimento può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto.

  • art. 274 lett. c cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di giudizio di inaffidabilità ai fini delle esigenze cautelari; utilizzato per giustificare il fondamento dell'aggravamento sulla base di comportamenti sintomatici di accresciuta pericolosità sociale.

  • Principio di tassatività in tema di trasgressione alle prescrizioni (giurisprudenza citata)

    Le inosservanze che possono giustificare l'aggravamento sono solo quelle previste espressamente; non ogni condotta generica elusiva della finalità della misura può essere considerata trasgressione rilevante senza riferimento alle prescrizioni specifiche imposte.

  • Giurisprudenza di riferimento (sentenze di legittimità citate)

    La Corte richiama precedenti secondo cui il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, se motivato adeguatamente, non sindacabile in sede di legittimità; e che la sostituzione della misura rientra nella discrezionalità giudiziale dopo valutazione delle circostanze della violazione.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura cautelare per violazione delle prescrizioni si basa sul potere discrezionale del giudice di merito che valuta la gravità e le circostanze della violazione; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Non è necessaria una nuova, completa valutazione della gravità indiziaria quando l'aggravamento è disposto per trasgressione alle prescrizioni: l'attenzione è posta sull'inosservanza e sulla sua attinenza all'inidoneità della misura vigente.
  • Le censure generiche di carenza motivazionale o di travisamento dei fatti richiedono che il ricorrente indichi elementi specifici da cui emergerebbe l'errore; altrimenti sono destinate a essere dichiarate infondate.
  • Per il principio di tassatività, solo le inosservanze delle prescrizioni espressamente imposte rientrano nell'ambito dell'art. 276; occorre quindi verificare la corrispondenza tra la condotta contestata e gli obblighi specifici violati.
  • La valutazione circa l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto all'aggravamento è dentro la discrezionalità del giudice; l'onere del ricorrente è dimostrare in modo concreto l'errore motivazionale o l'esistenza di alternative effettive e idonee.

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