Cassazione Civile, Ordinanza n. 36195/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di irrogazione di sanzioni, emesso a seguito di verifiche fondate sulle risultanze della c.d. Lista Falciani, per la contestata disponibilità di attività finanziarie detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'esistenza di un giudicato esterno a sé favorevole, formatosi su avvisi di accertamento concernenti i medesimi rilievi e gli stessi periodi d'imposta. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando l'annullamento in autotutela totale dell'atto sanzionatorio; anche l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale annullamento in autotutela della pretesa sanzionatoria da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per gravi ed eccezionali ragioni, valorizzando il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e la particolare sequenza processuale. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
D.L. 28 giugno 1990, n. 167
Richiamato quale fonte degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività finanziarie estere contestate alla contribuente.
L. 4 agosto 1990, n. 227
Richiamata come legge di conversione del decreto sul monitoraggio fiscale.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Usato come base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando la decisione sia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'Amministrazione annulla integralmente in autotutela l'atto impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza una pronuncia di accoglimento o rigetto sul merito delle censure originarie.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere, poiché la relativa disciplina è eccezionale e di stretta interpretazione.
- L'annullamento in autotutela della pretesa principale può assorbire ogni questione relativa al merito e rendere superflua la decisione sul ricorso, anche se siano stati dedotti motivi di impugnazione quali l'esistenza di giudicato esterno.
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