Sentenza n. 4/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 97/2024 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro beneficio equipollente. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del giudizio con altri procedimenti analoghi. Il TAR ha esaminato anche i presupposti processuali dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, mentre il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla mancata attivazione del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendola priva di effettiva utilità e potenzialmente lesiva della speditezza del giudizio; ha inoltre escluso l'applicabilità al giudizio di ottemperanza dell'art. 151 disp. att. c.p.c., disposizione speciale per il rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del Tribunale di Bergamo era passata in giudicato e il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali era decorso, essendo stata notificata il 12 settembre 2024 e introdotto il giudizio il 4 marzo 2025. Nel merito, ha ritenuto provato l'inadempimento del Ministero, il quale non aveva fornito alcuna giustificazione circa la mancata attivazione della Carta elettronica del docente. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente e quale organo ausiliario del giudice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali; il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie relativa all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato applicato in quanto la domanda di ottemperanza riguardava l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disciplina processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non occorre più l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
art. 151 disp. att. c.p.c.
Il TAR ne ha escluso l'applicabilità al giudizio di ottemperanza, trattandosi di disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, nonostante il contenuto conformativo e condannatorio della pronuncia, non vi abbia dato attuazione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo comportante obblighi patrimoniali può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, unita alla mancata fornitura di chiarimenti o giustificazioni da parte dell'amministrazione debitrice, è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità istituzionale di dirigente dell'amministrazione; può pertanto adottare tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall'amministrazione inadempiente.
- La riunione di procedimenti analoghi è facoltativa e può essere negata quando non apporti un'effettiva utilità alla decisione e rischi di pregiudicare la speditezza del giudizio; il contenimento delle spese di lite non costituisce, da solo, ragione sufficiente per disporla.
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