Sentenza del 29/05/2017 n. 3775 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Professione di avvocato - Assenza di collaboratori - Spese per studio - Autonoma organizzazione - Non configurabilità - Istanza di rimborso - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP dei redditi derivanti dall'attività professionale, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. L'attività era svolta senza collaboratori e le spese relative allo studio professionale erano semplicemente sostenute e pagate dal professionista, senza elementi organizzativi autonomi idonei a potenziare la sua attività personale.
La decisione
La sentenza ha affermato che il reddito prodotto da un professionista non è soggetto a IRAP quando manca un'autonoma organizzazione. In particolare, l'attività di avvocato svolta senza collaboratori e con un normale studio professionale non integra, di per sé, il presupposto impositivo. Tuttavia, il rimborso delle somme eventualmente versate può essere richiesto soltanto entro il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973; decorso tale termine, la domanda di rimborso non può essere accolta.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non può riguardare il reddito prodotto da un professionista senza un'autonoma organizzazione.
L'imposta non è dovuta quando l'attività professionale è svolta personalmente, senza una struttura organizzativa autonoma che ecceda il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.
Art. 38 del d.P.R. 602/1973
La domanda di rimborso dell'importo versato deve essere proposta entro i 48 mesi previsti dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973.
La richiesta di rimborso delle imposte dirette versate e non dovute è soggetta al termine di 48 mesi; la presentazione oltre tale termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso.
Massime di principio
- Un professionista individuale non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, valutando personale, beni strumentali e struttura impiegata.
- L'assenza di collaboratori o dipendenti costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione, anche se non è necessariamente l'unico elemento da considerare.
- Il semplice sostenimento delle spese di uno studio professionale non dimostra, da solo, l'esistenza di un'organizzazione autonoma soggetta a IRAP.
- La mancata debenza dell'IRAP non garantisce automaticamente il rimborso: la domanda deve essere presentata entro il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973.
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