Sentenza del 02/02/2017 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso credito di imposta derivante da cessazione attività - Compilazione quadro RX - Rigetto per mancata compilazione modello VR - Illegittimo - Applicazione termine di prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rigetto è stato ritenuto illegittimo. Per il credito IVA derivante dalla cessazione dell'attività trova applicazione il regime speciale dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972. Non è necessario presentare il modello VR: è sufficiente indicare il credito nel quadro RX della dichiarazione. La relativa richiesta può essere esercitata entro il termine ordinario di prescrizione decennale, non entro il termine biennale dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il rigetto del rimborso del credito IVA maturato a seguito della cessazione dell'attività. L'Amministrazione aveva ritenuto necessaria la presentazione del modello VR e, in sua mancanza, aveva applicato il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. La contestazione riguardava quindi sia l'inesigibilità del modello VR come condizione del rimborso, sia l'applicabilità del termine biennale invece del termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 30 del d.P.R. 633/1972
Disciplina specificamente il rimborso del credito IVA risultante dalla cessazione dell'attività. In questo ambito, l'esposizione del credito nel quadro RX è sufficiente per manifestare la volontà di ottenere il rimborso.
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Prevede un termine biennale per determinate domande di restituzione, ma tale termine non si applica al rimborso del credito IVA da cessazione dell'attività, regolato dalla disciplina speciale dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972.
Quadro RX della dichiarazione dei redditi
L'indicazione del credito IVA nel quadro RX costituisce una modalità sufficiente per chiedere il rimborso, senza necessità di presentare anche il modello VR.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale regola una specifica tipologia di rimborso fiscale, essa prevale sui termini e sugli adempimenti previsti in via generale.
- Per il rimborso del credito IVA conseguente alla cessazione dell'attività, la mancata presentazione del modello VR non giustifica automaticamente il rigetto se il credito è stato correttamente indicato nel quadro RX.
- La richiesta di rimborso del credito IVA da cessazione dell'attività è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Gli adempimenti formali non possono essere considerati indispensabili se la legge non li prevede espressamente come condizione per l'esercizio del diritto e se la volontà del contribuente risulta comunque chiaramente dalla dichiarazione.
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