Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 24119 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'INPS contestava la validità della notifica dell'atto di appello effettuata dal Comune presso l'ENAM, sostenendo che l'ente era già stato soppresso e sostituito prima dall'INPDAP e poi dall'INPS. Secondo il ricorrente, la soppressione dell'ente pubblico avrebbe determinato un evento interruttivo del processo, imponendo la notifica dell'impugnazione al soggetto subentrante e rendendo l'appello notificato all'ENAM improcedibile o inammissibile. La questione riguardava anche la validità della notifica presso il domicilio eletto in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la validità della notifica dell'appello eseguita l'8 aprile 2011 all'ENAM presso il procuratore costituito in primo grado. In applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite, il difensore dell'ente soppresso continuava a rappresentarlo come se l'evento estintivo non si fosse verificato, in assenza di una dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo. Il Comune di Giulianova è risultato vittorioso e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1

    La CTR aveva escluso che all'ente spettasse l'esenzione dall'ICI prevista dalla disposizione; tuttavia, tale profilo non è stato esaminato nel merito dalla Corte di cassazione, poiché il ricorso è stato rigettato sulla questione processuale relativa alla validità della notifica.

  • Codice di procedura civile, artt. 101, 291, 328 e 330

    Le norme sono state invocate dall'INPS con riferimento alla validità della notifica dell'appello e agli effetti processuali della soppressione dell'ente. La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata presso il procuratore costituito in primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 300

    La disciplina degli eventi interruttivi del processo è stata interpretata insieme al principio di ultrattività del mandato: la morte, la perdita di capacità o l'estinzione della parte non producono automaticamente effetti nei confronti del processo quando l'evento non sia stato dichiarato o notificato secondo le forme previste.

  • Costituzione, art. 111

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • Principio di ultrattività del mandato alla lite, Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014

    In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.

    Il difensore continua a rappresentare validamente la parte anche dopo l'estinzione o la modifica soggettiva della parte, fino a quando l'evento non venga dichiarato, notificato o comunque portato formalmente a conoscenza del giudice e delle altre parti nei modi previsti.

Massime di principio

  • La soppressione o successione legale di un ente non rende automaticamente invalide le notifiche processuali effettuate presso il procuratore che rappresentava l'ente nella fase precedente.
  • Se l'evento estintivo o modificativo della parte non viene formalmente dichiarato o notificato nel processo, opera il principio di ultrattività del mandato e il difensore continua a rappresentare la parte originaria.
  • Per valutare la validità di una notifica occorre verificare non solo l'esistenza della successione tra enti, ma anche se l'evento sia stato formalmente comunicato al giudice e alle altre parti e se il mandato originario fosse valido per i successivi gradi di giudizio.
  • La notifica presso il domicilio eletto in primo grado può rimanere valida anche dopo la soppressione dell'ente, quando il procuratore costituito conservi la rappresentanza processuale in virtù dell'ultrattività del mandato.
  • In situazioni analoghe, chi intende far valere l'estinzione o la successione dell'ente deve formalizzare tempestivamente l'evento nel processo; la mera conoscenza sostanziale della successione non è necessariamente sufficiente a rendere invalida la notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.