Ordinanza n. 1836/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 23/02/2026, con codice P-NA/L/Q/2025/105157 a seguito di mancato accoglimento della richiesta di riesame presentata in data 21 Maggio 2026; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso per lavoro, confermato dopo il mancato accoglimento dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli che aveva archiviato la richiesta di primo ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie procedimentali, sostenendo che le circostanze e la documentazione successivamente prodotte erano già state rappresentate all'Amministrazione con l'istanza di riesame. Ha inoltre allegato che la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto di lavoro era giustificata e che il contratto era stato comunque effettivamente sottoscritto prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, sia profili di fumus boni iuris sia l'esigenza di tutela interinale. In particolare, ha considerato che la pretermissione delle garanzie procedimentali poteva avere valore sostanziale alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, già prospettate in sede di riesame; che la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto appariva giustificata; e che l'effettiva stipulazione del contratto, intervenuta prima dell'adozione dell'atto, avrebbe dovuto essere valutata dall'Amministrazione nell'esercizio del potere e, comunque, nell'esame dell'istanza di riesame. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Reputati sussistenti, all’esito della sommaria delibazione che è propria della fase interinale, gli estremi per la concessione della invocata tutela cautelare
La norma costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto integrati i presupposti cautelari sulla base di una sommaria valutazione dei profili di legittimità dell'atto e delle circostanze rappresentate dal ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la violazione delle garanzie partecipative può assumere rilievo sostanziale quando, alla luce delle allegazioni e della documentazione disponibili, il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione amministrativa.
- L'Amministrazione deve valutare, nell'esercizio del potere, fatti rilevanti sopravvenuti o comunque intervenuti prima dell'adozione del provvedimento, inclusa l'effettiva stipulazione del contratto di lavoro quando essa incide sul presupposto della richiesta amministrativa.
- La documentazione e le circostanze già rappresentate in un'istanza di riesame devono essere esaminate dall'Amministrazione nel relativo scrutinio; la loro omessa considerazione può fondare, in sede cautelare, una prognosi favorevole sulla legittimità della pretesa azionata.
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