Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07093/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta da un avvocato, che aveva agito in proprio, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di una magistrata; il Tribunale aveva rigettato la domanda, condannando l'attore alle spese e disponendo anche la trasmissione degli atti alla Procura. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello principale dell'avvocato e, su appello incidentale della compagnia assicurativa chiamata in garanzia, aveva posto a carico dell'appellante le spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato spedito per posta, in base alla ritenuta ancora vigente disciplina cartacea, senza che risultasse il deposito telematico richiesto dalla normativa processuale applicabile. La compagnia assicurativa controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità, ma la Corte ha esaminato prioritariamente l'improcedibilità per omesso deposito telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, alla data di notifica del ricorso, trovava applicazione la disciplina del deposito telematico ex art. 196-quater disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 369 c.p.c., sicché il deposito a mezzo posta non era idoneo e dal fascicolo telematico non risultava il deposito secondo le forme prescritte. La Corte ha precisato che l'improcedibilità va dichiarata con priorità rispetto a ogni eventuale profilo di inammissibilità, poiché preclude ogni ulteriore esame del ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La norma, come modificata dal D.Lgs. 149/2022, è applicabile al ricorso notificato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e impone il deposito secondo le regole del processo telematico; il mancato deposito nelle forme prescritte determina improcedibilità.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

    Ha portata cogente e rende obbligatorio il deposito telematico in cassazione, salvo le eccezioni espressamente previste per il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    L'improcedibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di improcedibilità.

  • D.Lgs. 149/2022

    Le modifiche introdotte al processo civile telematico si applicano al caso concreto in ragione della data di notificazione del ricorso.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    La norma è indicata come abrogata e quindi non più idonea a giustificare l'invio del ricorso a mezzo posta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la disciplina vigente impone il deposito telematico del ricorso, il mancato deposito con tali modalità determina improcedibilità, anche se l'atto sia stato spedito con mezzo diverso.
  • L'improcedibilità per omesso o irregolare deposito va rilevata con priorità rispetto a ogni eccezione di inammissibilità, perché preclude qualsiasi ulteriore esame del ricorso.
  • Le eccezioni al deposito telematico sono tassative e riferite al solo mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia o a specifiche autorizzazioni del giudice; fuori da tali ipotesi, il deposito cartaceo non è idoneo.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.