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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29554/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del PM, ha revocato il provvedimento del GIP e ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione, minaccia grave e percosse del 23.4.2022. Il difensore ha censurato: (i) la mancata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il quadro indiziario si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, imprecise e frutto di contenzioso lavorativo; (ii) l'assenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, posto che il rapporto di lavoro si era risolto e potevano applicarsi misure meno afflittive; (iii) la sproporzione e inadeguatezza della custodia carceraria rispetto ad altre misure (arresti domiciliari, braccialetto elettronico), nonché la presunta incostituzionalità dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p. in relazione al computo quinquennale (secondo la difesa il termine dovrebbe decorrere dalla data del fatto di evasione e non dalla sentenza). Sono state dedotte anche presunte contraddizioni e travisamenti probatori nelle dichiarazioni di testimoni e nella valutazione della documentazione difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari (impossibilità di riesame libero del merito o di riformulazione alternativa dei fatti) e ha ritenuto adeguata, congrua ed esaustiva la motivazione del Tribunale in ordine sia ai gravi indizi di colpevolezza sia alle esigenze cautelari. In particolare la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa (anche ricondotte alla denuncia-querela), la loro corroborazione da parte dei genitori e di colleghi e le dichiarazioni del potenziale acquirente, nonché la presenza di minacce gravi (testuale minaccia riportata: "... chi mi tocca la famiglia e i soldi gli brucio la macchina e la casa ..."). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione prognostica del Tribunale che ha evidenziato una personalità incline alla violenza, un curriculum criminale con lunghi periodi di detenzione e la sussistenza di condotte tali da far ritenere concreto il rischio di reiterazione. Ha rigettato la questione di incostituzionalità dell'art. 284, comma 5-bis c.p.p., richiamando l'orientamento che computa il quinquennio con riferimento al momento della condanna e non al fatto. Condanna alle spese processuali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in materia di motivazione dei provvedimenti cautelari e che la censura deve riguardare specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, non la semplice diversa valutazione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Applicato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, fuga, ecc.): la Corte conferma che la valutazione prognostica dell'attualità del pericolo richiede esame della personalità, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale; l'assenza di imminenza non esclude la misura se sussiste una concreta possibilità di recidiva.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferito al necessario bilanciamento e proporzionalità delle misure cautelari: la Corte rileva che la scelta della custodia in carcere è motivata e congrua rispetto al pericolo ritenuto e alle condizioni personali dell'indagato, e pertanto non sostituita con altra misura in sede di legittimità.

  • art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La Corte riafferma l'interpretazione giurisprudenziale prevalente secondo cui il quinquennio ostativo alla concessione degli arresti domiciliari si computa con riferimento alla data della condanna (momento in cui si consolida l'effetto sanzionatorio), e non alla data del fatto di evasione, respingendo la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa.

  • art. 8 DL 152/1991

    Norma relativa all'attenuante per collaborazione/estraneità dal contesto criminale: la difesa aveva richiamato il riconoscimento di tale attenuante per il ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che ciò non fosse determinante a sovvertire la valutazione sulla pericolosità e sulle esigenze cautelari.

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Richiamati nella censura di incostituzionalità dell'art. 284, comma 5-bis: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza che considera legittimo il computo del quinquennio dalla sentenza di condanna.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: non è consentito un libero riesame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica, congrua ed esaustiva.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire grave indizio se risultano attendibili e, soprattutto, se sono corroborate da altri elementi (dichiarazioni di terzi, comportamenti, documentazione).
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi basata sulla personalità dell'indagato, sulle modalità della condotta e sul contesto: non è necessario che sussistano "occasioni imminenti" di recidiva per giustificare una misura cautelare rigorosa.
  • La proporzionalità della misura cautelare è un giudizio di merito riservato al giudice del riesame e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Ai fini dell'applicabilità degli arresti domiciliari, il limite quinquennale previsto dall'art. 284, comma 5-bis c.p.p. si computa, secondo la giurisprudenza consolidata, dalla data della condanna e non dalla data del fatto per cui si è stati condannati; le questioni di costituzionalità su questo punto sono state ritenute infondate.

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