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Sentenza

Sentenza n. 2525/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui non prevede la odierna ricorrenti, pubblicata il 25 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; -dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (classe di concorso A022), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022); e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022). per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\7\2025 : - dell’Elenco dei candidati idonei, nella misura del 30% dei posti messi a bando, allegato al Provvedimento Prot. 1460 del 30.06.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierno ricorrente; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto - afferenti alla procedura di immissione in ruolo oggetto del presente gravame - con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202501461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale dei vincitori del concorso per la classe A022 nella regione Lazio, nonché gli atti connessi, nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente la riserva di posti derivante dallo svolgimento del servizio civile nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti del concorso per la classe A022, deducendo di avere dichiarato nella domanda di partecipazione lo svolgimento del servizio civile nazionale dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010. Ha lamentato la violazione della lex specialis, dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., della l. 241/1990 e dei principi di imparzialità, buon andamento, legittimo affidamento e parità di trattamento, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La tesi era che la riserva del 15% prevista per gli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale dovesse essere estesa anche a chi avesse svolto il servizio civile nazionale. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato l'elenco degli idonei integrato nella misura del 30% dei posti messi a concorso, lamentando il mancato inserimento del proprio nominativo e l'inesatta esecuzione della misura cautelare, sebbene l'amministrazione l'avesse successivamente inserita con riserva tra i vincitori e avesse predisposto modalità alternative per l'accettazione del posto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il servizio civile nazionale disciplinato dalla l. 64/2001 e il servizio civile universale disciplinato dal d.lgs. 40/2017 siano istituti in rapporto di continuità normativa e sostanziale, accomunati dalla volontarietà, dalla durata massima di dodici mesi, dalle finalità di difesa civile e dalla promozione dei medesimi valori costituzionali di solidarietà e appartenenza alla comunità nazionale. Ha quindi interpretato l'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, nella versione anteriore alla modifica del 2025, in senso costituzionalmente orientato, ritenendo estesa anche agli operatori del servizio civile nazionale la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. La modifica introdotta dall'art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, che ha espressamente aggiunto il riferimento al servizio civile nazionale, è stata considerata ricognitiva e non innovativa: essa chiarisce un significato già desumibile dalla disciplina previgente, senza applicazione retroattiva di nuove regole concorsuali. La ricorrente aveva già posseduto e dichiarato il requisito al momento della domanda. L'amministrazione è stata pertanto onerata di inserirla stabilmente nella graduatoria dei vincitori, dove era già stata collocata con riserva in esecuzione della misura cautelare. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e il contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti

    La riserva del 15% deve essere interpretata, anche nella formulazione previgente alla riforma del 2025, come riferita sia al servizio civile universale sia al servizio civile nazionale disciplinato dalla l. 64/2001.

  • art. 3, comma 3, del bando di concorso

    La clausola del bando che rinvia all'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 deve essere applicata includendo i candidati che abbiano svolto il servizio civile nazionale.

  • art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001»

    La disposizione ha valore ricognitivo dell'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale e non introduce una nuova disciplina con effetto retroattivo.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 40/2017

    fino all'emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale

    La disciplina transitoria conferma la continuità tra i due istituti e consente di valorizzarne l'equiparazione.

  • art. 8 l. 106/2016

    La legge delega ha previsto la revisione della disciplina del servizio civile nazionale, non la sua sostituzione radicale, confermando continuità di finalità e struttura.

  • art. 3 Cost.

    situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento

    Il principio di uguaglianza impone una lettura della riserva che non discrimini irragionevolmente chi abbia svolto il servizio civile nazionale rispetto a chi abbia svolto quello universale.

  • art. 30 c.p.a.

    La tutela in forma specifica è stata soddisfatta mediante l'ordine all'amministrazione di rettificare stabilmente la posizione della ricorrente nella graduatoria.

Massime di principio

  • La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici prevista dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, nella formulazione anteriore alla modifica del 2025, deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato come applicabile anche a chi abbia concluso senza demerito il servizio civile nazionale disciplinato dalla l. 64/2001.
  • Il servizio civile nazionale e il servizio civile universale costituiscono istituti in rapporto di continuità normativa e sostanziale quando condividono volontarietà, finalità di difesa civile, durata e funzione di promozione della solidarietà e dell'appartenenza alla comunità nazionale.
  • L'inserimento del riferimento espresso al servizio civile nazionale nell'art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, operato dal d.l. 25/2025, ha natura ricognitiva e chiarificatrice, non innovativa, sicché l'equiparazione può essere riconosciuta anche con riguardo a concorsi banditi anteriormente alla riforma.
  • Il riconoscimento della riserva fondata sul servizio civile nazionale non costituisce applicazione retroattiva di una nuova regola concorsuale né altera la par condicio, quando il requisito riguardi uno status già posseduto e dichiarato dal candidato al momento della partecipazione.
  • In presenza di servizi civili sostanzialmente equivalenti per volontarietà, finalità e funzione costituzionale, escludere dalla riserva i volontari del servizio civile nazionale determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai volontari del servizio civile universale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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