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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto n. 108 del 5 marzo 2025, notificato in data 10 marzo 2025, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura- Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha “espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "GONNOS-MAR", di potenza pari a 34,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)” in relazione all’istanza proposta dalla ricorrente Energygonnosmar1 s.r.l.; - della nota prot. 44169 del 10.03.2025 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali – Divisione V- Procedure di valutazione Via e Vas ha comunicato alla ricorrente l'adozione del predetto provvedimento di diniego di compatibilità Via; - del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 534 del 12 dicembre 2024, prot. n. 31 del 02.01.2025 acquisito al prot. MASE-173 in data 2 gennaio 2025, con cui la predetta Commissione ha espresso “parere negativo circa la compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "GONNOS-MAR", di potenza pari a 34,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gonnosfanadiga (SU)” in merito alla istanza proposta dalla ricorrente; - del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 2413 del 29.01.2025, acquisito al prot. MASE-15568 in data 29 gennaio 2025, con il quale è stato espresso “il parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di un impianto fotovoltaico a terra da 39,49 MW ad inseguimento monoassiale “GONNOSMAR”, da realizzarsi nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU), proposto da Energy Gonnosmar 1 S.r.l.”; - per quanto occorrer possa, della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 4830 del 14/03/2023, con la quale la predetta Soprintendenza si è espressa in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, facendo richiesta di documentazione integrativa per le carenze relative alla documentazione trasmessa dalla Società proponente; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 16372 del 26/09/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, si è espressa nuovamente in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 17417 del 04/10/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con la quale ha formulato e trasmesso il proprio parere endoprocedimentale; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 23316 del 20/12/2024 con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e ha formulato un nuovo parere confermando il proprio parere endoprocedimentale di competenza del 04/10/2023, reso in senso negativo alla realizzazione del progetto, aggiornato anche in riferimento all'entrato in vigore della L.R. n. 20/2024; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 10744 del 03.04.2023 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, con la quale il predetto ente regionale ha formulato e trasmesso le osservazioni di propria competenza, e dei relativi allegati; - per quanto occorrer possa, delle note della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente prot. n. 4694 del 14/02/2023, e prot. n. 4695 del 14/02/2023 non rimesse in copia alla ricorrente; - per quanto occorrer possa, della nota n. 124452927 del 17/01/2025 del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota n. 124452927 del 17/01/2025 con cui il predetto organo ha formulato e trasmesso le proprie determinazioni, concordando con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari; -per quanto occorrer possa della nota n. 124401611del 17/01/2025 del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG-ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, con la quale il predetto organo formulato e trasmesso le proprie determinazioni, concordando con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari; - per quanto occorrer possa della nota prot. CTVA/8051 del 04/06/2024, acquisita al prot. MASE/102886 del 04/06/2024, con cui la Commissione Tecnica PNRR PNIEC ha trasmesso una richiesta di integrazioni al Proponente; - per quanto occorrer possa, della nota prot. MASE-8643 del 20/01/2025 (non conosciuta dalla ricorrente ma citata negli estremi nel diniego impugnato) con la quale la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto, ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, sul provvedimento di compatibilità ambientale; - per quanto occorrer possa della nota prot. 2413 del 29/01/2025 (non conosciuta dalla ricorrente ma citata negli estremi nel diniego impugnato) assunta in pari data al prot. MASE- 15568; con la quale il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ha riscontrato la suddetta richiesta; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 44084 del 10.03.2025 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazione Ambientali – Divisione V- Procedure di valutazione Via e Vas ha comunicato alla ricorrente di non poter accogliere l'istanza di riesame del parere della Commissione PNRR- PNIEC in quanto “di concerto con il Ministero della Cultura, si è in fase conclusiva di emissione del provvedimento”; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202500335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di compatibilità ambientale VIA relativo a un impianto fotovoltaico/agrivoltaico da 34,49 MW e alle opere di connessione alla rete elettrica, nonché i pareri istruttori e gli atti endoprocedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR, deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo ha lamentato il tardivo rilascio dei pareri, sostenendo che il superamento dei termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990 e l'inefficacia delle determinazioni tardive ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della stessa legge. Ha inoltre contestato la validità formale del parere della Commissione, asseritamente privo della sottoscrizione del segretario, dell'indicazione dei componenti e dei voti, e ha dedotto l'omessa rimessione del dissenso al Presidente del Consiglio dei ministri. In secondo luogo ha denunciato l'omessa considerazione dell'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili, il difetto di motivazione del diniego, l'assenza di autonoma valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente, la mancata considerazione delle osservazioni e delle istanze di riesame, nonché una duplicazione o sovrapposizione delle valutazioni della Commissione e della Soprintendenza. In terzo luogo ha contestato l'applicazione della legge regionale sarda n. 20/2024, ritenuta costituzionalmente illegittima, più restrittiva della disciplina statale e non applicabile retroattivamente a un procedimento avviato nel 2022, invocando anche la tutela del legittimo affidamento. In quarto luogo ha censurato nel dettaglio il parere della Commissione per errori di fatto, carenze istruttorie, travisamento, illogicità e motivazione insufficiente con riguardo agli impatti cumulativi e paesaggistici, alla geologia e alle acque, alla biodiversità, ai rumori e alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, alla salute umana, alle terre e rocce da scavo e al piano di monitoraggio ambientale. Infine ha impugnato il parere della Soprintendenza, contestando la valutazione degli elementi archeologici, paesaggistici, urbanistici e agronomici, l'individuazione delle fasce di rispetto, l'utilizzo di un progetto non aggiornato, il mancato esame delle modifiche progettuali e l'indebita estensione delle competenze dell'organo di tutela.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai termini procedimentali, ha ritenuto applicabile la disciplina speciale della VIA prevista dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, che contempla un potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo e rende inapplicabile il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990. Il ritardo nell'adozione dei pareri non ha quindi determinato né assenso tacito né inefficacia delle determinazioni. La censura formale sul parere della Commissione è stata respinta perché il verbale prodotto in giudizio riportava la sottoscrizione della segretaria e l'indicazione dei presenti, in conformità all'art. 15, comma 6, del D.M. 361/2021. Non è stata ravvisata alcuna situazione di dissenso da rimettere al Presidente del Consiglio dei ministri, poiché i pareri della Commissione e della Soprintendenza erano convergenti nel giudizio negativo, pur muovendo da diversi ambiti valutativi. Il TAR ha poi ritenuto legittima la motivazione per relationem del decreto, fondato sui pareri tecnici negativi, reputando che l'adesione dell'autorità procedente alle risultanze istruttorie costituisca esercizio del potere valutativo e non sua abdicazione. Il mancato accoglimento delle istanze di riesame e sospensione, presentate in una fase prossima alla conclusione, non ha integrato un difetto di istruttoria, considerato che il procedimento era stato caratterizzato da plurime richieste di integrazione. La convergenza di valutazioni negative su alcuni profili non è stata ritenuta una duplicazione illegittima, poiché Commissione e Soprintendenza operavano su piani e competenze differenti. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di parti della l.r. Sardegna n. 20/2024 non ha travolto il procedimento, poiché il giudizio negativo risultava autonomamente fondato sulla normativa statale e sui vincoli culturali e paesaggistici già esistenti. In particolare, l'interferenza con un bene archeologico tutelato e il mancato rispetto della relativa fascia di rispetto erano stati accertati sulla base del d.lgs. 42/2004, indipendentemente dalla disciplina regionale sopravvenuta. Il quarto motivo è stato respinto perché la VIA costituisce una valutazione tecnico-preventiva della compatibilità di uno specifico progetto nel suo concreto contesto e non una ponderazione politico-programmatica astratta tra transizione energetica e tutela ambientale. Le valutazioni favorevoli su alcune componenti non impongono un esito positivo, poiché il giudizio di VIA è unitario e non consiste in una sommatoria aritmetica dei singoli giudizi settoriali. La Commissione poteva qualificare alcune componenti come non valutabili dopo ripetute richieste istruttorie non integralmente soddisfatte; l'onere di fornire uno studio di impatto completo gravava sul proponente e il dissenso costruttivo non impone all'amministrazione integrazioni indefinite. Le specifiche censure tecniche sono state ritenute non dimostrative di errori macroscopici, travisamenti o illogicità manifeste. Anche il quinto motivo è stato respinto: il parere della Soprintendenza è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, travisamento o erroneità del criterio tecnico. Il parere risultava fondato su un'istruttoria articolata, su beni archeologici e paesaggistici tutelati dalla normativa statale e sulla pianificazione paesaggistica, sicché le doglianze miravano in sostanza a sostituire la valutazione tecnica dell'amministrazione con quella della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Il comma 2-quater stabilisce che, in caso di inerzia o di ritardo nell’adozione del concerto da parte degli uffici competenti, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti entro trenta giorni successivi.

    La disciplina speciale della VIA prevede un meccanismo di conclusione espresso e un potere sostitutivo in caso di ritardo, escludendo la formazione del silenzio-assenso e l'inefficacia automatica dei pareri tardivi.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Tale previsione rende inapplicabile il silenzio-assenso ex art. 17-bis L. n. 241/1990.

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica ai pareri e concerti nell'ambito del procedimento speciale di VIA, soggetto alla disciplina dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La disposizione non determina l'inefficacia delle determinazioni tardive nel procedimento di VIA, poiché il ritardo è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006.

  • art. 15, comma 6, D.M. 361/2021

    Il verbale della Commissione è valido quando reca la sottoscrizione del segretario e l'indicazione dei presenti; non è necessaria la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.

  • art. 14-quinquies l. 241/1990

    La rimessione al Presidente del Consiglio dei ministri presuppone un effettivo dissenso tra amministrazioni, non ravvisabile quando i pareri convergono nel giudizio negativo, anche se motivati sulla base di profili diversi.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    Non trova applicazione in assenza di un contrasto sostanziale tra le amministrazioni partecipanti al procedimento.

  • art. 22 d.lgs. 152/2006

    La VIA richiede una valutazione tecnico-preventiva delle componenti ambientali rilevanti in relazione allo specifico progetto e al sito prescelto.

  • Allegato VII alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    Costituisce parametro per l'esame delle alternative progettuali e degli impatti, compresi quelli cumulativi, nell'ambito della VIA.

  • art. 5, lett. e), Allegato VII alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    La valutazione degli impatti cumulativi deve considerare il contesto territoriale e i progetti esistenti o approvati secondo le modalità ritenute tecnicamente coerenti dall'organo valutatore.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater), d.lgs. 199/2021

    Le fasce e i beni culturali tutelati rilevano nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e costituiscono parametri statali per la valutazione dell'interferenza con il patrimonio culturale.

  • art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004

    La presenza di un bene archeologico dichiarato di particolare interesse culturale radica il potere di tutela della Soprintendenza e impone una valutazione concreta della compatibilità dell'impianto.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    La tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto costituisce parametro statale autonomo per la valutazione paesaggistica del progetto.

  • art. 143 d.lgs. 42/2004

    La pianificazione paesaggistica e i beni individuati dal piano concorrono alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

  • D.P.R. 120/2017

    La documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo deve rispettare i requisiti minimi necessari alla valutazione ambientale.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    La normativa statale attribuisce rilievo ai beni culturali e alle fasce di rispetto nella valutazione della localizzazione degli impianti FER, senza escludere una concreta valutazione di compatibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA regolati dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, il ritardo nell'adozione dei pareri o del concerto non determina la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990 né l'automatica inefficacia delle determinazioni tardive, poiché la disciplina speciale prevede un potere sostitutivo e una conclusione espressa del procedimento.
  • Il provvedimento conclusivo di VIA può essere motivato per relationem mediante il richiamo a pareri tecnici istruttori, quando questi siano conoscibili dall'interessato e contengano un percorso valutativo chiaro, completo e articolato; l'adesione dell'autorità procedente alle risultanze tecniche costituisce esercizio del potere decisionale e non abdicazione ad esso.
  • La VIA è una valutazione tecnico-preventiva e complessiva della compatibilità di uno specifico progetto nel suo concreto contesto territoriale; l'interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili, pur rilevante, non è automaticamente prevalente e non impone una comparazione astratta o politico-programmatica con ogni altro interesse pubblico.
  • Il giudizio di compatibilità ambientale non è una sommatoria aritmetica delle valutazioni relative alle singole componenti: la valutazione positiva di alcuni profili non impedisce un esito negativo quando altre criticità, anche derivanti da carenze informative o da incertezze istruttorie, siano ritenute ostative e non superabili mediante prescrizioni.
  • Nella VIA l'onere di fornire uno studio di impatto completo e adeguato grava sul proponente. Dopo reiterate richieste di integrazione, l'amministrazione non è tenuta a consentire integrazioni indefinite né a supplire alle carenze progettuali; può qualificare una componente come non valutabile quando l'incompletezza del quadro conoscitivo impedisca una valutazione preventiva attendibile.
  • Il sindacato giurisdizionale sui pareri tecnico-discrezionali in materia ambientale e paesaggistico-culturale riguarda la logicità, coerenza, completezza, correttezza del criterio tecnico e assenza di travisamenti o errori manifesti, senza potersi tradurre nella sostituzione della valutazione dell'amministrazione con una diversa valutazione tecnica del privato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaArcheologia e vincoli archeologici
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazione

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