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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto del Questore di -OMISSIS-, Protocollo -OMISSIS-, emesso in data 04/06/2025, recante il divieto di accesso ai pubblici esercizi ai sensi dell'art. 13-bis D.L. n. 14/2017 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, conseguente.

Giustizia amministrativa202500211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso per la durata di un anno a specifici pubblici esercizi, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento questorile adottato nei confronti del figlio minorenne dopo una rissa verificatasi all'esterno di un ristorante, nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio. Il minore, inizialmente indicato dai ricorrenti come persona offesa e legittimamente difesasi, era stato ritenuto dalla Questura parte attiva della rissa sulla base delle dichiarazioni degli astanti e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e del ristorante; tutti i partecipanti erano stati deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 588 c.p. Con il primo motivo è stata dedotta l'insussistenza dei presupposti della misura e del giudizio di pericolosità sociale, sostenendo che il minore non avesse partecipato attivamente alla rissa. Con il secondo motivo è stata contestata l'inadeguata valutazione degli elementi istruttori e delle deduzioni formulate in sede procedimentale. Con il terzo motivo è stata censurata l'insufficienza della motivazione, sia riguardo alla specifica condotta del minore sia riguardo ai criteri di determinazione della durata del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure in quanto connesse. Ha ritenuto adeguatamente provata la partecipazione attiva del minore alla rissa, valorizzando in particolare il verbale della Questura recante l'analisi delle immagini di videosorveglianza, nel quale si concludeva che tutti i ragazzi appartenenti ai due gruppi avevano preso parte alla rissa. Le contrarie deduzioni difensive, fondate sulla legittima difesa, sono state ritenute prive di concreti e persuasivi elementi di fatto. Il giudice ha qualificato il divieto di accesso come misura di prevenzione, rispetto alla quale non è richiesta la certezza della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti idonei a fondare, secondo un criterio probabilistico di elevata attendibilità, il coinvolgimento dell'interessato e il pericolo per la sicurezza pubblica. È stato inoltre ritenuto legittimo il giudizio di pericolosità, fondato sulla gravità dei disordini, sulla loro verificazione nelle immediate vicinanze di un locale pubblico, sulla presenza di numerosi astanti e sull'origine del contrasto da futili motivi; tale apprezzamento è stato considerato immune da travisamento e irragionevolezza. La censura sulla durata è stata respinta poiché il divieto era stato fissato nel minimo edittale di un anno previsto dall'art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 14/2017. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati. Il divieto non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni.

    La misura è uno strumento di prevenzione diretto ad anticipare la soglia di intervento a situazioni di pericolo concreto; la sua adozione non richiede la certezza della responsabilità penale, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un giudizio probabilistico di elevata attendibilità. La durata minima di un anno è rispettata quando il divieto è commisurato al minimo edittale.

  • art. 588 c.p.

    La norma è richiamata in relazione al deferimento all'autorità giudiziaria di tutti i partecipanti alla rissa; il giudice amministrativo valorizza tale circostanza nel quadro degli elementi istruttori posti a fondamento della misura preventiva.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall'art. 13-bis d.l. n. 14/2017 è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico relativo a un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.
  • Per l'adozione della misura preventiva non è necessaria la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della commissione del reato o dell'attribuibilità della condotta; sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un criterio probabilistico di elevata attendibilità.
  • Il giudizio di pericolosità può essere fondato sulla partecipazione attiva a gravi disordini verificatisi nelle immediate vicinanze di un pubblico esercizio, valorizzando anche il contesto della condotta, la presenza di numerosi astanti e l'origine del contrasto da futili motivi.
  • Il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente motivato il giudizio prognostico di pericolosità quando il provvedimento individua le circostanze concrete della vicenda e le collega, con apprezzamento non travisato né irragionevole, al pericolo per la sicurezza pubblica.
  • La determinazione del divieto nella durata minima di un anno, prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 14/2017, non richiede una motivazione ulteriore sui criteri di graduazione della durata oltre il richiamo alla commisurazione al minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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